Scadenza del termine del contratto a tempo determinato e sanzioni per datore di lavoro
Buongiorno,
ho un contratto a tempo determinato di 14 mesi con mansione di autista trasporto persone (tpl).
Il CCNL Autoferrotranvieri (2003-2007) a me applicato all'articolo 2 indica come durata massima dei contratti a termine 12 mesi e riporta anche la seguente frase: "Qualora l'assunzione a termine sia manifestamente volta ad eludere le disposizioni del presente articolo SARANNO APPLICABILI le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato".
Il CCNL della Mobilità (2009-2011) stipulato per disciplinare in un unico testo due CCNL separati ovvero gli autoferrotranvieri e le attività ferroviarie, all'art. 19 secondo capoverso indica 36 mesi come limite complessivo di durata nella successione dei contratti a termine, ai sensi del comma 4 bis dell'art.5 D.Lgs. 368/2001.
Inoltre al capoverso 7 dice che per quanto non disciplinato si fa rinvio al suddetto D.Lgs. e alle ulteriori disposizioni contenute nei singoli CCNL in materia di durata minima e massima.
Il D.Lgs. 368/2001 all'art.5 comma 4bis, fatte salve diverse disposizione dei CCNL, indica che superati i 36 mesi di contratti a termine, non indicando la durata dei singoli, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
La mia domanda è la seguente:
Allo scadere dei 14 mesi di contratto passerò a tempo indeterminato o esiste da parte dell'azienda ancora la facoltà di decidere?
Più precisamente all'interno della frase contenuta nel CCNL autoferrotranvieri vengono riportate le parole "SARANNO APPLICABILI", queste indicano che la condizione per passare a tempo indeterminato è il superamento dei 12 mesi del termine oppure solo una volontà iniziale seguita da una decisione finale?
Ringrazio anticipatamente ed in attesa di una vostra risposta vi invio i miei migliori saluti.
RISPOSTA
Alla scadenza dei 14 mesi di contratto, la tua azienda non sarà obbligata ad assumerti a tempo indeterminato, per i motivi che andrò di seguito ad esporre.
Esattamente come le leggi, anche i contratti collettivi si succedono tra loro. Il nuovo contratto abroga il precedente, ovviamente ...
Il CCNL Autoferrotranvieri (2003/2007) è stato sostituito con il CCNL della Mobilità (2009/2011).
Dobbiamo fare riferimento quindi al CCNL attualmente in vigore, ossia alla normativa contrattuale applicabile alla tua fattispecie.
L’articolo 2 del CCNL Autoferrotranvieri non è più in vigore, non sarebbe compatibile con la normativa in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, così come modificata dal decreto legge n. 112 del 2008.
Attualmente, risulta applicabile alla tua fattispecie, il CCNL della Mobilità che effettua un rinvio all’articolo 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001.
Articolo 5 D.Lgs. 368/2001 - Scadenza del termine e sanzioni. Successione dei contratti
In vigore dal 22 agosto 2008. Modificato da: Decreto-legge del 25/06/2008 n. 112 Articolo 21
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi nonche' decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuita', il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2.
In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti puo' essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonche' nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attivita' stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonche' di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative. 4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o piu' contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attivita' stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Tanto premesso, allo scadere del contratto di 14 mesi, il datore di lavoro potrebbe a sua discrezione,
1)lasciarti a casa
2)assumerti a tempo indeterminato
3)proporti un altro contratto a tempo determinato, dopo 20 giorni dalla scadenza del primo.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.