Tutela della salute dei non fumatori sui luoghi di lavoro





Buona sera sono il sig. D. di anni 37, disabile. Sono assunto presso un'azienda privata da sette anni (impiegato) e da sette anni costretto a subire fumo passivo di tutti i miei colleghi fumatori. Mi si è aggravata molto una bronchite che naturalmente non sono riuscito a curare a causa del continuo fumo. L'ho detto tantissime volte al mio datore di lavoro ma lui fa finta di niente. Litigo ogni giorno con i colleghi che se ne fregano (sono costretto spesso ad accendere il ventilatore alle mie spalle per allontanare il loro fumo) e che di conseguenza sparlano di me, anche al titolare, o mi affidano compiti che non riesco a risolvere avendo ache un handicap. Cosa posso fare per tutelarmi la salute e non ritrovarmi un tumore? Il titolare spesso minaccia di licenziamento, come una volta che mi sono infortunato al solo braccio efficiente che ho, denunciando all'inail, e lui mi ha richiamato dicendomi che non voleva in questa azienda gente che si "inventa" infortuni e che dovevo tornare a lavorare e se mi fossi rivolto ad un sindacato, mi avrebbe messo a fare il guardiano in strada davanti al cancello d'ingresso. Guardate a che livello siamo. Attendo un Vs aiuto, buona sera



Parere legale gratis - parere legale on line



Per quanto riguarda il fumo passivo che sei costretto a sopportare sul posto di lavoro, a causa della strafottenza del datore di lavoro, devi rivolgerti ai Carabinieri/Polizia di Stato, per sporgere denuncia contro il datore di lavoro medesimo.

La norma di riferimento è l’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori, oltre alla del 17 dicembre 2004.

La salute dei non fumatori, sul luogo di lavoro, è altresì tutelata dai seguenti provvedimenti di carattere normativo, cronologicamente elencati:

a. legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322);
b. direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11);
c. art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301);
d. art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15);
e. accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
f. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);
g. art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.

La normativa sopra richiamata - e, in particolare, l'art. 51 della legge n. 3/2003 - persegue il fine primario della «tutela della salute dei non fumatori», con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste.
Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale; ecco perché la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E.
La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni.
Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. E' infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.
In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.

Per ciò che concerne l'ambito oggettivo di applicazione della norma, essa applica il divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico. Per quelli pubblici, poi, il comma 10 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 mantiene immodificate le attuali disposizioni in materia, restando così confermato il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e portuali-marittime, biblioteche, musei, pinacoteche. Le nuove prescrizioni del citato art. 51 «tutela della salute dei non fumatori» della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, sono inoltre applicabili e vincolanti per la generalità dei «locali chiusi» privati aperti ad utenti o al pubblico, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree riservate a fumatori. Resta fermo che, considerata la libera accessibilità a tutti i locali di fumatori e non fumatori, la possibilità di fumare non può essere consentita se non in spazi di inferiore dimensione attrezzati all'interno dei locali, proprio per la definizione «riservati ai fumatori» utilizzata al comma 1b dell'art. 51 della legge n. 3/2003.

Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare, i soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto:

- vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
- redigono in triplice copia il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato e contenere - oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta
- l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
- notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, ne assicurano la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

Le indicazioni finora espresse, ovviamente, non pregiudicano la possibilità degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, normalmente impegnati in altri compiti istituzionali di maggior rilievo, di svolgere tali attività di accertamento e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, come previsto dall'art. 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per tale motivo, ti consiglio di rivolgerti ai Carabinieri, magari dopo avere filmato con il cellulare quello che avviene sul posto di lavoro !!!
Considerato che oltre alle norme generali di divieto (legge 3/2003; legge 584/75, DPCM 14/12/1995) vi è anche il D.Ldg. 81/08, allegato IV, punto 1.9, specifiche disposizioni prevenzionali di igiene del lavoro ne consegue che tutti coloro che svolgono mansione di Datori di lavoro, Dirigenti e Preposti sono tenuti anche in relazione a detta funzione ad assicurare a tutti i lavoratori condizioni igieniche adeguate (specificatamente per quanto attiene il fumo passivo e quindi i non fumatori che rappresentano i soggetti tutelati dalla legge) pertanto rispondono a differenza di altri soggetti (solo illecito amministrativo) anche penalmente in caso di accertata violazione da parte di personale dipendente.

Al datore di lavoro sono affidati i seguenti compiti:

a) curare l’informazione ai lavoratori in materia di rischio da fumo passivo;

b) curare l’affissione dell’apposita segnaletica di divieto;

c) vigilare sul rispetto del divieto di fumare;

d) individuare e designare il personale incaricato di contestare l’illecito amministrativo (vv. allegato modulo);

e) provvedere di fronte a reiterate violazioni al richiamo per iscritto del soggetto;

I datori di lavoro devono pertanto individuare con atto formale (ordine di servizi) i dirigenti a cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto ed accertare e contestare le infrazioni.
I dirigenti designati alle verifiche e controllo circa il rispetto del divieto di fumare devono:
a) vigilare sulle aree di propria competenza;
b) accertare le infrazioni contestando immediatamente al trasgressore la violazione ed in caso di reiterazione dovrà provvedere senza indugio alla verbalizzazione;
c) redigere in triplice copia il verbale di contestazione (come da modello allegato in stampa) una per il trasgressore, una per il Datore di lavoro e la terza copia per gli atti; il verbale deve contenere oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta, l’indicazione di eventuali deduzioni del trasgressore;
d) provvedere alla consegna al trasgressore del verbale ovvero notificarlo, a mezzo posta interna (entro 90 giorni dall’accertamento);
e) trasmettere copia al Servizio di Prevenzione e Protezione perché ne tengano conto ai fini di informare gli RLS ed i lavoratori sui rischi da fumo passivo e provvedere all’aggiornamento periodico.

Tanto premesso, oltre a rivolgerti alle forze di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, polizia municipale) per far cessare la condotta illecita dei tuoi colleghi fumatori e del datore di lavoro connivente, hai facoltà di rivolgerti al tuo avvocato di fiducia, per presentare ricorso contro la tua azienda per mobbing (ossia per vessazioni subite in ambito lavorativo), al fine di chiedere un congruo risarcimento danni, al tuo datore di lavoro.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

richiedi consulenza

parerelegalegratis.it pubblica centinaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca