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Comunione legale e separazione dei beni dei coniugi.





DESIDEREREI UN VOSTRO PARERE SULLA MIA SITUAZIONE DI  SEPARAZIONE CONSENSUALE AVVENUTA NELL'ANNO 2008;PREMETTO  CHE LA COMUNIONE MATERIALE E SPIRITUALE CON IL CONIUGE SI  E' COMPLETAMENTE VANIFICATA ESSENDO VENUTO A MANCARE DEL  TUTTO IL VINCOLO AFFETTIVO,TANTO DA INDURCI A SEPARACI DI  FATTO CON OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE  PERSONALE. PREMETTO CHE NON CI SONO FIGLI E CHE TUTTI I  BENI COMUNI RACCOLTI DURANTE IL MATRIMONIO SONO STATI  ESTINTI CON RECIPROCO ACCORDO DAVANTI AL GIUDICE.  A  TUTT'OGGI IL CONIUGE PERCEPISCE DAL SOTTOSCRITTO UN  ASSEGNO DI MANTENIMENTO MENSILE DI 227,92 EURO(STIPENDIO  NETTO ALLA MANO PERCEPITO DAL SOTTOSCRITTO 1.370 EURO),  RIVALUTABILE SECONDO INDICE ISTAT CON DECISIONE PRESA IN  TRIBUNALE. PREMETTO CHE IL CONIUGE PERCEPISCE ANCHE UNA  PENSIONE DI INVALIDITA' PARI A 244,00 EURO MENSILI E  RELATIVA TREDICESIMA. DICHIARO,(COME SCRITTO NELL'OMOLOGA  DI SEPARAZIONE), CHE DAVANTI AL GIUDICE, I CONIUGI DANNO  IN TAL MODO ATTO DI AVER REGOLATO DEFINITIVAMENTE I  RAPPORTI PATRIMONIALI TRA GLI STESSI,DICHIARANDO DI NON  AVERE ALTRO A PRETENDERE A TITOLO DI RESTITUZIONE O ALTRO.  - LE MIE DOMANDE SONO LE SEGUENTI:

1) AVENDO GIA'  OTTENUTO L'OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE PRESSO IL  TRIBUNALE, POSSO ACQUISTARE UN NUOVO IMMOBILE INTESTATO  SOLO A MIO NOME?

2) L'ALTRO CONIUGE AVRA'  DIRITTO  SUL MIO NUOVO IMMOBILE ?

3) SE  IL CONIUGE CONVIVE CON  UN'ALTRA PERSONA(COMPAGNO),  O FAMILIARI(GENITORI),HA ANCORA  DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO?

4) FINO AL MOMENTO  DEL DIVORZIO CHE DIRITTI HA IL CONIUGE, E DOPO IL  DIVORZIO?

5) A MORTE MIA ,COSA SPETTA AL CONIUGE SE NON  C'E' ANCORA  IL DIVORZIO,E DOPO IL DIVORZIO?

NEL  RINGRAZIARVI IN UN VOSTRO AIUTO, SALUTI E BUON LAVORO A TUTTO LO STAFF .



Parere legale gratis - parere legale on line



Rispondo alle tue domande:

1) Puoi acquistare l'immobile, intestandolo soltanto a te stesso e non anche al coniuge, in quanto, ai sensi dell'articolo 191 del codice civile, la comunione legale dei beni si scioglie con la separazione dei coniugi. Per acquistare l'immobile quindi, non dovrai nemmeno interpellare il coniuge. Leggiamo la norma in questione.

Art. 191. Scioglimento della comunione.

La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162.


1) Sempre ai sensi dell'articolo 191 del codice civile, essendosi sciolta la comunione legale dei beni, il coniuge non avrà alcun diritto sull'immobile.
2) Per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (vedi ad esempio, sentenza 1096 del 2010), ella ha sempre diritto all'assegno di mantenimento, ma in misura ridotta, nel caso in cui vada a convivere ufficialmente con un altro partner, che sia in grado di mantenerla (questo discorso non può essere fatto invece in caso di convivenza con i genitori). Per ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento, devi presentare ricorso al tribunale che si pronuncerà in Camera di consiglio.
3) Fino al momento del divorzio, tutti i diritti coniugali sono sospesi, salvo il diritto all'assegno di mantenimento. Con il divorzio, i diritti coniugali in precedenza sospesi, cessano definitivamente (salvo l'obbligo all'assegno di mantenimento).
4) In mancanza di divorzio, al coniuge spetta la quota di legittima, calcolata sul tuo asse ereditario (non posso calcolarla in quanto non conosco le persone che formano la tua famiglia). Con il divorzio, cessano anche i diritti ereditari del coniuge.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

 

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