Comunione legale e separazione dei beni dei coniugi.
DESIDEREREI UN VOSTRO PARERE SULLA MIA SITUAZIONE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE AVVENUTA NELL'ANNO 2008;PREMETTO CHE LA COMUNIONE MATERIALE E SPIRITUALE CON IL CONIUGE SI E' COMPLETAMENTE VANIFICATA ESSENDO VENUTO A MANCARE DEL TUTTO IL VINCOLO AFFETTIVO,TANTO DA INDURCI A SEPARACI DI FATTO CON OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE PERSONALE. PREMETTO CHE NON CI SONO FIGLI E CHE TUTTI I BENI COMUNI RACCOLTI DURANTE IL MATRIMONIO SONO STATI ESTINTI CON RECIPROCO ACCORDO DAVANTI AL GIUDICE. A TUTT'OGGI IL CONIUGE PERCEPISCE DAL SOTTOSCRITTO UN ASSEGNO DI MANTENIMENTO MENSILE DI 227,92 EURO(STIPENDIO NETTO ALLA MANO PERCEPITO DAL SOTTOSCRITTO 1.370 EURO), RIVALUTABILE SECONDO INDICE ISTAT CON DECISIONE PRESA IN TRIBUNALE. PREMETTO CHE IL CONIUGE PERCEPISCE ANCHE UNA PENSIONE DI INVALIDITA' PARI A 244,00 EURO MENSILI E RELATIVA TREDICESIMA. DICHIARO,(COME SCRITTO NELL'OMOLOGA DI SEPARAZIONE), CHE DAVANTI AL GIUDICE, I CONIUGI DANNO IN TAL MODO ATTO DI AVER REGOLATO DEFINITIVAMENTE I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA GLI STESSI,DICHIARANDO DI NON AVERE ALTRO A PRETENDERE A TITOLO DI RESTITUZIONE O ALTRO. - LE MIE DOMANDE SONO LE SEGUENTI:
1) AVENDO GIA' OTTENUTO L'OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE PRESSO IL TRIBUNALE, POSSO ACQUISTARE UN NUOVO IMMOBILE INTESTATO SOLO A MIO NOME?
2) L'ALTRO CONIUGE AVRA' DIRITTO SUL MIO NUOVO IMMOBILE ?
3) SE IL CONIUGE CONVIVE CON UN'ALTRA PERSONA(COMPAGNO), O FAMILIARI(GENITORI),HA ANCORA DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO?
4) FINO AL MOMENTO DEL DIVORZIO CHE DIRITTI HA IL CONIUGE, E DOPO IL DIVORZIO?
5) A MORTE MIA ,COSA SPETTA AL CONIUGE SE NON C'E' ANCORA IL DIVORZIO,E DOPO IL DIVORZIO?
NEL RINGRAZIARVI IN UN VOSTRO AIUTO, SALUTI E BUON LAVORO A TUTTO LO STAFF .
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Rispondo alle tue domande:
1) Puoi acquistare l'immobile, intestandolo soltanto a te stesso e non anche al coniuge, in quanto, ai sensi dell'articolo 191 del codice civile, la comunione legale dei beni si scioglie con la separazione dei coniugi. Per acquistare l'immobile quindi, non dovrai nemmeno interpellare il coniuge. Leggiamo la norma in questione.
Art. 191. Scioglimento della comunione.
La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162.
1) Sempre ai sensi dell'articolo 191 del codice civile, essendosi sciolta la comunione legale dei beni, il coniuge non avrà alcun diritto sull'immobile.
2) Per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (vedi ad esempio, sentenza 1096 del 2010), ella ha sempre diritto all'assegno di mantenimento, ma in misura ridotta, nel caso in cui vada a convivere ufficialmente con un altro partner, che sia in grado di mantenerla (questo discorso non può essere fatto invece in caso di convivenza con i genitori). Per ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento, devi presentare ricorso al tribunale che si pronuncerà in Camera di consiglio.
3) Fino al momento del divorzio, tutti i diritti coniugali sono sospesi, salvo il diritto all'assegno di mantenimento. Con il divorzio, i diritti coniugali in precedenza sospesi, cessano definitivamente (salvo l'obbligo all'assegno di mantenimento).
4) In mancanza di divorzio, al coniuge spetta la quota di legittima, calcolata sul tuo asse ereditario (non posso calcolarla in quanto non conosco le persone che formano la tua famiglia). Con il divorzio, cessano anche i diritti ereditari del coniuge.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.