Ripartizione delle spese di rifacimento del tetto del condominio





Egregio Avvocato, sono proprietario ( in un palazzo di 5 piani) di un attico con annesso super attico dove, tramite scala interna,  ho l'uso esclusivo del terrazzo a livello.Un anno fa è stato rifatto il terazzo e mi è stata addebitata la spesa di 1/3.  Ora l'Amministratore dice di essersi sbagliato e mi vuole inserire anche negli altri 2/3, sostenendo che non importa che sia un unica identità abitativa. 1/3 lo dovrei pagare per il super attico (una stanza)la rimanenza in millessimi di proprietà in quanto il terrazzo mi fà da tetto. Per fare cio vuole scorporare l'appartamento come due unità immobiliari e ricavare ,non so come, i millessimi necessari per potermi addebitare la ulteriore quota.Può fare tutto cio andando contro ai preventivi di spesa comunicati in assemblea e di fatto disattesi? Se le spese venivano comunicate in assemblea potevano vagliare altre soluzioni.



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Ai sensi dell’articolo 1117, I comma, numero 1, del codice civile, il tetto è una parte comune dell'edificio, quindi le spese di rifacimento del terrazzo che funge da tetto per il condominio (non soltanto per il tuo attico...), devono essere suddivise tra tutti i condomini, come, del resto, è stato approvato durante l'assemblea, in conformità ai preventivi che sono stati presentati in tale sede.

Ai sensi dell'artico 1130, I comma del codice civile, inoltre, l'amministratore deve eseguire le deliberazioni dell'assemblea e non sostituirsi all'organo assembleare o peggio, operare in netto contrasto con le delibere e con i preventivi di spesa, comunicati in precedenza.

Ai sensi dell'articolo 1136, II e IV comma del codice civile, la deliberazione di procedere al rifacimento del tetto/terrazzo doveva essere approvata con un numero di voti tale da rappresentare la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. La decisione relativa alle spese straordinarie di manutenzione o di riparazione quindi, è di pertinenza dell'assemblea condominiale e non dell'amministratore, come del resto la delibera relativa alle spese di ordinaria manutenzione.

Abbiamo evidenziato come il codice civile riconosca in pieno le tue ragioni; vorrei fare un'ultima considerazione da un punto di vista logico.

Secondo l'amministratore devi pagare interamente le spese relative al rifacimento del tetto/terrazzo, pur essendo il tetto un bene comune del condominio. Se così fosse, allora perché fare approvare dall'assemblea le spese per il rifacimento del tetto, perchè presentare i preventivi all'assemblea??? se avessi dovuto sopportare interamente le spese per il rifacimento del terrazzo, allora perchè rivolgersi all'assemblea??? avresti potuto rifare il terrazzo di tua iniziativa, senza la deliberazione dell'assemblea , senza chiedere l'autorizzazione a nessuno… in fondo pagavi tutto tu …

Tanto premesso, se l'amministratore intende perseverare nel suo errore (non so però, fino a che punto si tratti di un errore in buone fede), sarai costretto ad affidarti ad un avvocato, per citare in giudizio l'amministrazione del condominio, al fine di ripartire le spese del terrazzo/tetto, esattamente come è stato previsto nei preventivi di spesa, presentati in assemblea.

Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

 

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