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- Scritto da Avvocato Giuseppe BRUNO
Utilizzare permesso diritto allo studio 150 ore per tirocini o stage universitari necessari per conseguimento titolo di studio
Egr. avvocato, sono un dipendente di un ente locale e vorrei capire se posso utilizzare i permessi retribuiti per diritto allo studio (le così dette 150 ore) per frequentare tirocini o stage universitari. Mi è stato comunicato che con l'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo per i dipendenti degli enti locali, sono aumentate le possibilità di usufruire delle 150 ore.
Allora le chiedo quali sono le fondamentali differenze in materia di 150 ore di permesso allo studio, tra il precedente contratto collettivo e quello entrato in vigore nel 2026.
Resto in attesa della sua consulenza e la ringrazio in anticipo.
RISPOSTA
Se mettiamo a confronto l'articolo 34 (Diritto allo studio) del CCNL 2022 – 2024 firmato il 23 febbraio 2026 con la previgente disciplina di cui all’art. 46 del CCNL 2019-2022, possiamo renderci conto che gli studenti lavoratori avranno maggiori possibilità di usufruire delle 150 ore rispetto al passato.
Per esempio, da quest'anno si potrà fruire dei permessi studio anche per frequentare tirocini/stages a condizione che siano parte integrante del percorso di studi intrapreso dal lavoratore, senza i quali non sia possibile il conseguimento del titolo di studio (comma 4 dell'articolo 34 CCNL Funzioni Locali 2022 – 2024).
A proposito dello svolgimento dei tirocini, il comma 12 prevede il diritto ad un'articolazione oraria del dipendente degli enti locali che possa favorire la frequenza dello stesso: «Nel caso in cui il conseguimento del titolo di studio preveda un periodo di tirocinio, l’ente valuta, su richiesta del dipendente, un’articolazione oraria che favorisca l’effettuazione del suddetto tirocinio, nel rispetto delle esigenze di servizio».
Degna di nota è anche la previsione contenuta nel comma 8-bis alla luce del quale l’Ente potrà scorrere l’elenco dei richiedenti (secondo i noti criteri di priorità) nel «caso di rinuncia, in corso d’anno, alla fruizione dei permessi da parte di un beneficiario, anche a seguito dell’avvenuto conseguimento del titolo di studio».
Il conseguimento del titolo di studio in corso d'anno da parte di un lavoratore che usufruisce delle 150 ore, potrà quindi consentire lo scorrimento in favore di altro lavoratore beneficiario che ha fatto domanda per il diritto allo studio, collocandosi nelle posizioni successive dell'elenco-graduatoria.
Tanto premesso, risponderò alla tua domanda come segue: sì, le 150 ore possono essere utilizzate anche per un tirocinio oppure per uno stage, a patto che sia parte integrante del percorso di studi e sia indispensabile per il conseguimento del titolo.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 34 (Diritto allo studio) del CCNL 2022 – 2024 firmato il 23 febbraio 2026