Contratto locazione proprietario incapace d'intendere e di volere interdizione e nomina tutore per la firma
Buonasera, vorrei avere informazioni.
Ho un appartamento intestato a mia moglie con usufrutto a suo padre (mio suocero), lo vorrei affittare con contratto ma per quanto ne sappia il contratto deve essere fatto dall'usufruttuario,
RISPOSTA
Confermo, soltanto l'usufruttuario può firmare nelle vesti di locatore, il contratto di locazione ad uso abitativo.
Ai sensi dell'articolo 981 del codice civile, soltanto l'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.
Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, tra cui un canone di locazione versato dal locatario.
Purtroppo lui si ritrova ormai da circa 4 mesi ricoverato in una struttura sanitaria per anziani e non è capace né di intendere né volere.
RISPOSTA
Deve essere interdetto con ricorso al tribunale civile, giudice tutelare, non essendo più capace d'intendere e di volere.
La pronuncia di interdizione è la forma di protezione prevista per coloro che per abituale infermità di mente sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. L'interdizione è pronunciata all'esito di un giudizio che deve essere promosso tramite avvocato. La pronuncia comporta, da parte del Giudice tutelare, la nomina di un tutore (che in via provvisoria può essere nominato dal Giudice della causa di interdizione).
Ad esempio tua moglie potrebbe proporsi per fare da tutore di suo padre, sempre con questo ricorso da presentare tramite avvocato al tribunale civile.
Ai sensi di legge, possono promuovere la causa di interdizione e/o inabilitazione lo stesso interessato, il coniuge, il convivente, i parenti entro il IV grado, gli affini entro il II grado, oppure il Pubblico Ministero su segnalazione dei servizi sociali o sanitari, di parenti affini e anche di terzi.
La causa deve essere necessariamente proposta con l'assistenza di un avvocato.
Volevo sapere vista la situazione di mio suocero se mia moglie può sottoscrivere il contratto.
RISPOSTA
Soltanto dopo essere stata nominata tutrice in via provvisoria, a seguito della presentazione del ricorso per interdizione del padre, presentato da un avvocato.
Se firmasse adesso, non essendo la stessa né tutrice del padre né procuratore, il contratto sarebbe nullo.
Se è possibile se mi date indicazioni in merito come procedere. Grazie....
RISPOSTA
Devi rivolgerti ad un avvocato civilista della tua zona, per presentare ricorso al tribunale civile per l'interdizione di tuo suocero e la nomina della tutrice (sua figlia) che firmerà il contratto di locazione soltanto dopo essere stata nominata tutrice, anche soltanto in via provvisoria in attesa del provvedimento definitivo di interdizione.
Ai sensi dell'articolo 414 del codice civile, “il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 414, 981 del codice civile

