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Responsabilità del medico e della struttura ospedaliera per la morte paziente a seguito intervento chirurgico





TRACCIA:

Una donna, in cura presso un’azienda ospedaliera per un tumore benigno al timo, trova la morte in seguito ad un’emorragia interna provocata da una lesione aortica occorsa in occasione di un intervento chirurgico volto all’asportazione del tumore, a nulla potendo nemmeno un secondo intervento medico, comunque tardivo e non eseguito a regola d’arte, messo in atto per fare cessare l’emorragia in corso.

Richiesta di parere in materia di diritto civile.

A seguito della morte, il marito ed i figli della donna si rivolgono ad un legale al fine di essere messi a parte degli eventuali profili di responsabilità civile della struttura sanitaria e dei professionisti in essa operanti.
Assunte le vesti del legale dei congiunti della vittima, rediga il candidato un parere motivato che affronti le questioni legate al nesso causale tra attività medica ed evento dannoso, ai soggetti responsabili, alla natura della responsabilità e alla tipologia di danno risarcibile.

SVOLGIMENTO:

Il principale referente giurisprudenziale del presente parere è la recente ordinanza della Cassazione civile sez. III, 05/03/2024 n. 5922.

Qual è la natura della responsabilità della struttura medica e dei sanitari prima della legge Gelli e successivamente all'entrata in vigore appunto della legge 8 marzo 2017, n. 24 disciplinante la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie?
Ce lo spiega appunto l'ordinanza n. 5922/2024: nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subito danni in conseguenza di una attività svolta dal medico, in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura ospedaliera) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 cod. civ.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 cod. civ.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 cod. civ., della violazione di siffatto obbligo.

Prima della Legge Gelli la responsabilità della struttura ospedaliera e del personale medico aveva natura contrattuale.

Alla luce della natura della responsabilità contrattuale sia della struttura che del personale sanitario, il criterio di riparto dell'onere della prova non è pertanto quello che governa la responsabilità extracontrattuale (nell'ambito della quale il danneggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al danneggiante) ma quello che governa la responsabilità contrattuale, in base al quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento.

È onere del paziente dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato.

A proposito del nesso causale tra attività medica ed evento dannoso, la suddetta ordinanza della Corte di Cassazione esprime il seguente principio:
“sin da epoca ormai non più recente, questa Corte, anche nel suo massimo consesso, ha statuito che la regola di funzione applicabile per l'accertamento della causalità nel giudizio civile (a differenza di quella utilizzata nel giudizio penale, ove si richiede la prova "oltre ogni ragionevole dubbio": Cass., Sez. Un. pen., 10/07-11/09/2022, n.30328) è quella della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non".

Questa regola si specifica in due criteri distinti, destinati ad operare l'uno nel caso in cui sullo stesso evento si pongano un'ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa, l'altro nel caso in cui, sempre sullo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative.

Nel primo caso (regola del "più probabile che non"), il giudice del merito formula il giudizio se una certa condotta -attiva od omissiva - possa essere considerata causa di un evento dannoso sul rilievo che le probabilità che tale evento sia la conseguenza di quella condotta risultano maggiori delle probabilità che non lo sia.

Nel secondo caso ("criterio della prevalenza relativa"), il giudice formula il giudizio se la probabilità che una certa condotta sia la causa di un evento dannoso prevalga sulla probabilità che lo siano tutte le altre cause alternative o le possibili concause teoricamente esistenti.

In applicazione di entrambi i criteri, il giudice trae dalla complessiva valutazione degli elementi fattuali allegati dalle parti processuali, il giudizio probabilistico sulla relazione di causalità tra la condotta posta in essere dal personale sanitario ed il danno.

In riferimento ai soggetti responsabili, considerato che sia il ricovero che la morte della paziente sono eventi successivi all'entrata in vigore della Legge Gelli, dobbiamo fare riferimento all'articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24 disciplinante la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Cominciamo con il delineare i presupposti della responsabilità dei sanitari.
Secondo l'articolo 7 comma 3 della Legge Gelli, “l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
La natura della responsabile dell'esercente la professione sanitaria ha natura extracontrattuale, salvo che il professionista abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Quali sono invece i presupposti della responsabilità della struttura sanitaria?
Essa viene a configurarsi nel momento in cui un paziente subisce un danno riconducibile agli obblighi pendenti sulla struttura stessa; la norma di legge qualifica come contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata.

Secondo la Legge Gelli la struttura sanitaria ha l’obbligo di stipulare un’assicurazione “da un lato per la responsabilità civile verso i terzi, sia per errori commessi propriamente dalla struttura, come quelli derivanti da carenze organizzative e o strutturali, sia per la malpractice dei propri medici, e dall’altro per la responsabilità extracontrattuale degli esercenti la professione sanitaria”.

La struttura sanitaria in base all’articolo 7 ‘responsabilità professionale del personale sanitario’ della Legge Gelli, risponde ed è responsabile dell’operato del personale sanitario: “1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”.

Trattiamo adesso la tipologia del danno risarcibile e, a tal fine, consideriamo l'ordinanza della Cassazione Civile Sez. III, 26/09/2024, n. 25805.
Si tratta di un caso molto simile a quello del parere “de quo”: “Lu.Ga., che all'epoca aveva 81 anni, si è sottoposto ad un intervento di biopsia diagnostica prostatica, eseguito il 6 Febbraio 2001 presso l'ospedale di Ravenna, durante il quale ha subìto una lesione emorragica, causata, secondo la prospettazione dei ricorrenti, da un'errata manovra chirurgica, alla quale i medici intervenuti hanno poi cercato di porre rimedio aggravandone tuttavia le conseguenze, attraverso una esuberante trasfusione eseguita quello stesso giorno, che ha costretto il paziente ad un ricovero di 30 giorni presso quel medesimo ospedale, da dove poi è stato trasferito presso il centro di lunga degenza Casa di cura Domus Nova, e dove le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso avvenuto il 19 marzo 2001.
1.1. - I suoi eredi, e cioè Ga.Su., Ga.Al. e Raffaella Richetti, hanno dunque citato in giudizio la Regione Emilia Romagna, la Ausl di Ravenna e la DOMUS NOVA Spa, ravvisando nella condotta di ciascuna di tali parti la causa del decesso del loro congiunto: hanno chiesto di conseguenza il risarcimento sia del danno iure proprio che di quello iure hereditatis
”.

Il Tribunale di Bologna, espletata una CTU, ha ritenuto che ciascuna delle convenute, con condotta propria, sia pure diversa l'una dall'altra, ha contribuito all'evento finale e dunque ha riconosciuto sia il danno iure proprio per la perdita del rapporto parentale che il danno iure hereditatis.
Ai fini del risarcimento del danno da morte iure hereditatis,è necessario dimostrare che il de cuius, pur in stato di coma profondo, abbia avvertito il patimento per la morte imminente, come precisato dall'ordinanza n. 16348 del 12 giugno 2024 della Corte di Cassazione.

Il risarcimento per “danno da morte” o danno da perdita del rapporto parentale, ha una componente patrimoniale ed una non patrimoniale (danno morale, danno dinamico-relazionale), entrambe risarcibili in favore dei parenti e dei conviventi.

Il danno non patrimoniale da morte, o danno da perdita del rapporto parentale, è il pregiudizio subito dal familiare superstite in riferimento alla sofferenza interiore nonché allo stravolgimento delle sue abitudini di vita.

In aggiunta alle suddette poste risarcitorie, i familiari della vittima possono anche chiedere il danno biologico nel caso in cui risulti leso anche il diritto alla salute del parente superstite (art. 32 Costituzione).

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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