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Differenza tra aspettativa non retribuita e dimissioni con diritto alla conservazione del posto di lavoro





Buongiorno,
vorrei sapere se in base al CCNL Funzioni Centrali 2022/2024 un dipendente pubblico, che presta servizio a tempo pieno e indeterminato presso un Ministero, ha ancora la possibilità di chiedere un'aspettativa non retribuita pari al periodo di prova da svolgere presso un'altra P.A. dove verrà assunto a tempo indeterminato oppure deve rassegnare le dimissioni con diritto alla conservazione del posto ex art. 12, comma 10, CCNL Funzioni Centrali.
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
Cordiali saluti.

RISPOSTA

Dall'esame del testo dell'articolo 12 comma 10 del CCNL Funzioni Centrali, emerge con evidenza che dovrai dimetterti con diritto alla conservazione del posto per un arco temporale corrispondente al periodo di prova presso l'Amministrazione in cui prenderai servizio.
La contrattazione collettiva per i dipendenti ministeriali non prevede più l'aspettativa in caso di periodo di prova presso un'altra amministrazione pubblica.
Qual è sostanzialmente la differenza per il lavoratore? L'eventuale mancato rispetto del preavviso di dimissioni e la conseguente trattenuta (richiesta di pagamento) dell'indennità di mancato preavviso.
Se avessi avuto diritto all'aspettativa non retribuita per svolgere la prova presso un'altra amministrazione, il problema del mancato preavviso non si sarebbe nemmeno posto. E' anche vero che secondo il parere ARAN ID 35272, “ove non ostino particolari esigenze di servizio, l’ente può, nell’ambito delle proprie prerogative datoriali, rinunciare (in tutto o in parte) al preavviso nel caso di mancato rispetto dei termini contrattualmente previsto dal dipendente, presentate per assumere servizio presso altra amministrazione a seguito di concorso pubblico”.
Qual è invece la differenza sostanziale per l'ente pubblico?
Nessuna, perché sia in caso di aspettativa che in caso di dimissioni con diritto alla conservazione del posto in dotazione organica, l'ente pubblico datore di lavoro deve attendere il superamento del periodo di prova, prima di assumere un altro lavoratore dipendente a tempo indeterminato.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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