Quando il mancato versamento dell'assegno di mantenimento non configura reato di abbandono di persone minori
Egr. avvocato, in quali casi il mancato versamento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie separata e dei minori configura reato di abbandono di persone minori, punito dall'articolo 591 del codice penale?
Sono separata, disoccupata, cerco di sopravvivere svolgendo in modo occasionale lavoro in nero come bracciante agricola, mentre mio marito è operaio e percepisce uno stipendio.
Sono genitore affidatario con prevalenza di due minori di 9 e 6 anni.
Mio marito non versa il mantenimento complessivo di 400 euro da oltre 14 mesi.
Posso denunciarlo penalmente per il reato di cui all'articolo 591 del codice penale?
RISPOSTA
Sì, certo.
Puoi procedere in via esecutiva pignorando il quinto dello stipendio di tuo marito, ma puoi anche procedere penalmente, presentando denunzia per il reato di abbandono dei figli minori.
In quali casi il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento configura reato, oltre che grave inadempimento?
Secondo la sentenza n. 883/2025 della Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, la responsabilità penale per il coniuge che non paga l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori, emerge esclusivamente se il mancato pagamento è volontario e ingiustificato.
Nel caso di cui alla sentenza di Cassazione, l'imputato era stato assolto per i seguenti motivi: aveva documentato, anche tramite le relazioni delle assistenti sociali, una situazione di estrema precarietà economica e abitativa, con redditi annui inferiori a 9.000 euro, assenza di lavoro stabile e periodi vissuti come senza tetto.
Per questi motivi risultava addirittura inserito in un progetto per senza fissa dimora su iniziativa dell'ambito sociale del suo comune di residenza.
Il pagamento del mantenimento era oggettivamente impossibile o comunque avrebbe compromesso la sopravvivenza dignitosa della persona obbligata.
Come possiamo osservare, si tratta pur sempre di casi limite, quindi nella stragrande maggioranza dei casi, il mancato pagamento del mantenimento configura anche reato e consente al coniuge-genitore creditore di procedere con denunzia penale presso la Procura della Repubblica oppure presso gli uffici di polizia giudiziaria.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 591 del codice penale

