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Fac simile ricorso al TAR istanza di sanatoria e silenzio assenso formatosi sul parere obbligatorio della Soprintendenza





REDAZIONE DI ATTO GIUDIZIARIO

La società Alfa è proprietaria di un immobile e un terreno agricolo deputato ad attività vitivinicola siti in un’area del territorio comunale sottoposta a vincolo paesaggistico.
Al fine di poter realizzare la propria attività produttiva, la società intraprendeva alcuni piccoli interventi di ristrutturazione e recupero edilizio sul casale e realizzava una recinzione provvisoria con filo metallico.
L’attività edilizia era stata però posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi. Pertanto, la società aveva avanzato istanza di sanatoria edilizia e paesaggistica ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Il Comune di Gamma inviava al privato una comunicazione con cui rendeva nota la necessità, ai fini di completare il procedimento di rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica, di attendere il parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro 90 giorni dalla trasmissione della documentazione da parte del Comune.
In particolare, l’ente pubblico negava che il procedimento di cui all’art. 167 d.lgs. 42/2004 fosse ascrivibile a un modello co-decisorio e, di conseguenza, dichiarava inapplicabile l’istituto del silenzio-assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis Legge n. 241/1990.
Decorso il termine di conclusione del procedimento, senza che fosse stato trasmesso il parere della Soprintendenza, il Comune rimaneva inerte.
Assunte le vesti del difensore della società Alfa, rediga il candidato l’atto più idoneo a tutelarne le ragioni.

SVOLGIMENTO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL _____________ RICORSO EX ARTT. 31 E 117 C.P.A.

RICORSO
PER

La società Alfa, P.Iva _______________________, con sede in _______________________, alla Via _______________________, in persona del legale rappresentante pro tempore, ___________ (nato/a a____, il___/___/___, C.F.:__________________, residente in_______(___), Via__________________), (se persona fisica sostituire con____________il/la Sig./Sig.ra nato/a a____, il___/___/___, C.F.:__________________, residente in_______, alla Via__________________), rappresentato/a e difeso/a nel presente giudizio, in virtù di procura a margine/in calce del presente atto, dall’Avv. _________ C.F.: ___________, pec _______________________, fax _______________________, ai quali indirizzi si dichiara sin d’ora di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti al presente giudizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio _______________________, sito in _______________________, alla Via _________________, giusta procura speciale apposta a margine/in calce del/al presente atto,
- ricorrente

CONTRO
Il Comune di Gamma, C.F.:_________________, in persona del legale rappresentante pro tempore, ___________, C.F.:__________________;
- resistente

CONTRO
Soprintendenza dei Beni Culturali di Gamma, C.F.:_________________, in persona del legale rappresentante pro tempore, ___________, C.F.:__________________ ;
- resistente

E NEI CONFRONTI
_______________________, C.F.:_________________, in persona del legale rappresentante pro tempore, ___________, C.F.:__________________;
- controinteressato

PER L’ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMITA’ del silenzio-inadempimento serbato in ordine all’istanza di sanatoria ex art. 167 d.lgs. 42/2004, da parte delle Amministrazioni rimaste inerti nonostante l'obbligo di conclusione del relativo procedimento mediante il rilascio del provvedimento formale richiesto.

NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO del silenzio assenso formatosi sul parere obbligatorio della Soprintendenza ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/90.

F A T T O


L'odierna ricorrente società Alfa è proprietaria di un immobile e un terreno agricolo deputato ad attività vitivinicola siti in un’area del territorio comunale sottoposta a vincolo paesaggistico. Al fine di poter realizzare la propria attività produttiva, la società intraprendeva alcuni piccoli interventi di ristrutturazione e recupero edilizio sul casale e realizzava una recinzione provvisoria con filo metallico.
L’attività era stata però posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi. Pertanto, la società aveva avanzato istanza di sanatoria edilizia e paesaggistica ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Il Comune di Gamma inviava al privato una comunicazione con cui rendeva nota la necessità, ai fini di completare il procedimento di rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica, di attendere il parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro 90 giorni dalla trasmissione della documentazione da parte del Comune.
In particolare, l’ente pubblico negava che il procedimento di cui all’art. 167 d.lgs. 42/2004 fosse ascrivibile a un modello co-decisorio e, di conseguenza, dichiarava inapplicabile l’istituto del silenzio-assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis Legge n. 241/1990.

D I R I T T O


1) VIOLAZIONE E/O FALSA O ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 167 DEL D.LGS 42/2004 E DELL'ARTICOLO 17 BIS DELLA LEGGE 7.8.1990 N. 241,

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, del 2 febbraio 2024, n. 1093, prevede che il principio del silenzio assenso introdotto dall’art. 17-bis della legge n. 241/90 si applichi anche al parere della Soprintendenza previsto dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/04 nello speciale procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica.
Il Consiglio di Stato ha ribaltato le conclusioni della sentenza di primo grado T.A.R. Molise, Sez. I, dell’8 maggio 2019, n. 179, con la quale era stato affermato il seguente principio: “Nel caso in cui sia stata presentata una richiesta di sanatoria, il superamento del termine di novanta giorni di cui all’art. 167, co. 5, del d.lgs. 42/04, previsto per la valutazione di compatibilità paesaggistica, comporta per l’interessato la possibilità di proporre ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione, ma non rende illegittimo il parere tardivo”.
Il Consiglio di Stato ha affermato, con la sentenza in questione, il seguente principio: nel caso delle autorizzazioni paesaggistiche, sia ordinarie che semplificate, che si inseriscono nel procedimento gestito dal Comune, il parere della Soprintendenza ha funzione di co-decisione, essendo espressione di una cogestione attiva del vincolo paesaggistico.
L’art. 167, comma 5, prevede quindi che:
Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell’articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma”.
Del resto il Consiglio di Stato, nell’esercizio della funzione consultiva (Adunanza della Commissione Speciale del 23 giugno 2016, parere n. 1640), afferma quanto segue: “L’art. 17-bis riveste nei rapporti tra amministrazioni pubbliche una portata generale analoga a quella del nuovo articolo 21-nonies nei rapporti tra amministrazioni e privati“.
Il Consiglio di Stato ritiene si possa parlare di un‘nuovo paradigma’: in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è destinato a concludersi con una decisione‘pluristrutturata’ (nel senso che la decisione finale da parte dell’Amministrazione procedente richiede per legge l’assenso vincolante di un’altra Amministrazione), il silenzio dell’Amministrazione interpellata, che rimanga inerte non esternando alcuna volontà, non ha più l’effetto di precludere l’adozione del provvedimento finale ma è, al contrario, equiparato ope legis a un atto di assenso e consente all’Amministrazione procedente l’adozione del provvedimento conclusivo.
La portata generale di tale nuovo paradigma fornisce una importante indicazione sul piano applicativo dell’art. 17-bis, poiché ne consente una interpretazione estensiva, quale che sia l’amministrazione coinvolta e quale che sia la natura del procedimento pluristrutturato
”.

Considerato che il Comune di Gamma ha inviato in data _____________al privato una comunicazione con cui rendeva nota la necessità, ai fini di completare il procedimento di rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica, di attendere il parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro 90 giorni dalla trasmissione della documentazione da parte del Comune, tuttavia questo parere non è stato reso ed entrambe le Amministrazioni sono rimaste inerti nonostante l'obbligo di provvedere.

P.Q.M. SI CHIEDE


che l’ecc.mo Tribunale adito voglia accogliere i motivi a sostegno del presente ricorso e per l’effetto voglia:
- accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza di sanatoria ex art. 167 d.lgs 42/2004;
- accertare e dichiarare il silenzio assenso formatosi sul parere obbligatorio della Soprintendenza ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/90.

Con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese del giudizio.
Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia concerne la materia dell’inerzia della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., e pertanto è soggetta al pagamento del contributo nella misura di € 300,00.

 

Fonti:

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