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Omicidio aggravato per essere stato commesso dall'autore del reato di atti persecutori





TRACCIA:

Lucio e Sara sono fidanzati da anni e convivono assieme alla loro figlia Nuria.
Un giorno Lucio, essendosi invaghito di Roberta, fugge di casa abbandonando la compagna e la figlia.
Sara non accetta la separazione e comincia a perseguitare Lucio: lo pedina mentre l’uomo cammina per la città; lascia decine di lettere minatorie nella sua casella delle lettere; incendia il suo scooter parcheggiato in strada; si presenta sul luogo di lavoro di Lucio, riferendo falsamente ai suoi colleghi che l’uomo è un tossicodipendente; effettua centinaia di telefonate mute sul telefono fisso dell’uomo nel corso della notte.
Lucio, terrorizzato per la propria incolumità e per quella di Roberta, è costretto a trasferirsi da Pavia a Bitetto, cambiando frequentazioni e lavoro.
Qualche settimana dopo il trasferimento, tuttavia, Sara individua il palazzo di Bitetto nel quale ora vive Lucio e una notte manomette i freni della sua Maserati.
Il giorno successivo l’uomo guida la sua vettura verso il mare, senza rendersi conto del sabotaggio, ma, in corrispondenza di uno stretto tornante, i freni non rispondono ai suoi comandi e Lucio, all’interno della vettura, precipita per centinaia di metri morendo sul colpo.
Mentre le Autorità stanno svolgendo i primi accertamenti, Sara si reca da un penalista.
Assunte le vesti del legale di Sara, rediga il candidato motivato parere circa i rischi penali corsi dalla propria assistita.

SVOLGIMENTO

Sara rischia di essere condannata per omicidio aggravato per essere stato commesso dall'autore del reato di atti persecutori, configurato dall'articolo 576 comma 1 numero 5.1 del codice penale, fattispecie che, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, «integra un reato complesso, ai sensi dell’art. 84, primo comma. cod. pen., in ragione della unitarietà del fatto».
Il principale referente giurisprudenziale del parere “de quo”, è appunto la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni unite, del 15 luglio 2021 (dep. 26 ottobre 2021), n. 38402.
In precedenza, la sentenza n. 20786/2019 della Prima Sezione della Corte di Cassazione, aveva negato l’assorbimento del delitto di stalking in quello di omicidio aggravato, ipotizzando il concorso di reati.

Successivamente la Terza Sezione della Suprema Corte accoglieva con la sentenza n. 30931/2020, l’orientamento opposto, qualificando la fattispecie prevista dall’art. 576 c. 1 n. 5.1. del codice penale come reato complesso, con conseguente esclusione del concorso materiale con il delitto di stalking. Sempre secondo la Terza Sezione, una diversa conclusione avrebbe portato ad una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, stante l'evidente duplicazione sanzionatoria.

Le Sezioni Unite confermano l'orientamento della Terza Sezione; si tratta di reato complesso, ma soltanto in presenza di una particolare connessione finalistica e temporale tra l'omicidio e gli atti persecutori. Per la precisione, si tratta di un reato complesso circostanziato (contrapposto al reato composto, costituito da elementi che di per sé integrerebbero distinte figure criminose), nel quale a un reato-base si aggiunge un ulteriore fatto quale circostanza aggravante.

I reati di omicidio e stalking devono essere stati commessi dalla stessa persona, nei confronti della stessa vittima, secondo una logica di progressione, espressione della medesima volontà persecutoria, che spinge l’autore dei crimini dapprima a commettere le reiterate condotte di stalking e poi infine la condotta omicida.
Deve sussistere la contestualità spaziale e temporale dei singoli fatti criminosi che compongono la fattispecie del reato complesso e questi fatti devono collocarsi in una comune prospettiva finalistica.
Verrebbe meno la prospettiva finalistica unitaria nel caso in cui l'omicidio della vittima sia avvenuto a distanza consistente di tempo. I fatti di cui al presente parere si sono svolti nel giro di poche settimane, motivo per cui è sussistente sia la contestualità spaziale e temporale dei singoli fatti criminosi che la logica di progressione, secondo una prospettiva finalistica.
Nonostante l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Sara rischia la pena dell'ergastolo come previsto dalla suddetta norma incriminatrice.
A disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Fonti:

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