Rinuncia eredità fatta di debiti da parte del minore autorizzazione tribunale
Salve,
Mio zio è venuto a mancare nel Marzo del 2025. Apparentemente mio zio ha lasciato solo debiti (260 multe per un totale di 5/7 mila euro). I miei cugini (suoi figli) hanno fatto la rinuncia all’eredità ma per qualche motivo (non chiaro) mia cugina sta ancora lavorando con il suo avvocato per evitare di pagare i debiti di mio zio.
RISPOSTA
Il motivo è l'articolo 524 del codice civile: “Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia”.
Gli Enti creditori hanno impugnato la rinuncia all'eredità dei figli del de cuius, al solo fine di soddisfare il loro credito (multe) con i pochi beni facenti parte dell'asse ereditario.
Mia mamma (sorella del de cuius) deve ancora fare la rinuncia all’eredità.
RISPOSTA
Se tua mamma non è nel possesso dei beni dell'asse ereditario, non ha nessuna fretta di rinunciare all'eredità, con le modalità previste dall'articolo 519 del codice civile.
Ecco le mie domande :
Posso aspettate che mi arrivi notifica dai debitori prima di fare la rinuncia dell’eredità? Chiedo questo per non sono sicura della posizione di mia cugina quindi sarebbe meglio aspettare ed essere sicura di essere erede prima di rinunciare.
RISPOSTA
Certamente sì, non c'è nessuna fretta né urgenza.
Può mia figlia, che ha adesso 10 anni, aspettare di diventare maggiorenne prima di fare la rinuncia?
RISPOSTA
Certamente sì, considera che si può accettare l'eredità entro dieci anni dalla morte del de cuius, ai sensi dell'articolo 480 I comma del codice civile.
Considera pertanto anche la prescrizione dal diritto di accettare l'eredità, in caso di inerzia prolungata (mancata accettazione espressa o per fatti concludenti) per oltre dieci anni dalla morte del de cuius.
Oppure, in caso venisse chiamata prima dei 18 anni, posso andare dal giudice tutelare con le prove dei debiti e chiedere l'autorizzazione alla rinuncia senza dover fare l'inventario (che, da quanto ne sappia, è un procedimento costoso).
RISPOSTA
In caso di esercizio da parte dei creditori, dell' “actio interrogatoria” di cui all'articolo 481 del codice civile, tramite ricorso al tribunale civile, chiederai l'autorizzazione alla rinuncia senza necessariamente dover accettare l'eredità, in nome e per conto di tua figlia, con beneficio d'inventario. È evidente l'interesse del minore a rinunciare ad un'eredità fatta sostanzialmente di debiti.
Confermo quello che hai scritto.
Possiamo sia io che mia figlia semplicemente aspettare la decadenza dei 10 anni (non siamo in possesso di alcun bene)?
RISPOSTA
Certamente sì.
Confermo.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 519, 480, 481, 524 del codice civile

