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La responsabilità dell'insegnante e dei genitori quando il minore procura una lesione ad un compagno di classe al termine della lezione



TRACCIA:

In data 13 maggio 2025 nel liceo classico statale “Manzoni” di Milano, al termine dell’ultima ora di lezione, l’insegnante esce immediatamente dall’aula per un suo impegno personale lasciando soli in classe gli alunni quattordicenni del primo anno, pur invitandoli ad uscire. Gli alunni si alzano dai banchi e alcuni iniziano a fare vari giochi tra di loro. A un certo punto due studenti particolarmente esagitati, nonostante l’ottimo rendimento scolastico, Tizio e Caio, salgono in piedi su un banco.
Davanti al resto della classe, Tizio comincia a “prendere in giro” insistentemente Caio che, in un accesso di ira, spinge forte a due mani Tizio facendolo cadere dal banco. Nello slancio a sua volta Caio cade sul pavimento. Entrambi gli alunni riportano lesioni a una gamba con postumi permanenti quantificabili in euro 10.000. In data 18 giugno 2025 i genitori di Caio ricevono una comunicazione con cui i genitori di Tizio in nome e per conto del figlio richiedono il risarcimento dei danni da quest’ultimo subito, preannunciando in mancanza un’azione legale nei loro confronti e dello stesso Caio. I genitori di Caio si rivolgono a un avvocato chiedendo se, in relazione alla richiesta di risarcimento del danno, vi si siano gli estremi di una responsabilità loro e/o del figlio per i danni subiti da Tizio e se vi siano gli estremi di una responsabilità della scuola e/o dell’insegnante per i danni occorsi a Tizio e allo stesso Caio.

SVOLGIMENTO:

Assunte le vesti dell'avvocato dei genitori di Caio, mi sento di affermare inequivocabilmente la sussistenza di una responsabilità civilistica della Pubblica Amministrazione (la scuola) e di una responsabilità patrimoniale dell'insegnante (pubblico dipendente che risponderà del risarcimento danni dinanzi alla Corte dei Conti per responsabilità erariale indiretta; il risarcimento che il Ministero dell'Istruzione dovrà versare in favore di Tizio, rappresenta un danno erariale di cui ne risponderà l'insegnante, soggetto responsabile di quanto accaduto dal punto di vista patrimoniale).
La scuola (come pubblica amministrazione) e l’insegnante (come pubblico dipendente) sono responsabili per culpa in vigilando (art. 2048 del codice civile e art. 61 della legge n. 312/1980).
I genitori di Tizio chiederanno il risarcimento alla Pubblica Amministrazione che potrà poi rivalersi sull’insegnante in quanto ha agito con dolo o colpa grave (art. 28 Costituzione).
Legittimato passivo all’azione di risarcimento non sono né l’insegnante, né il dirigente scolastico, ma il Ministero della Pubblica Istruzione, in virtù del suo rapporto di collegamento organico con il personale dipendente (Cassazione sentenza SS.UU n. 9346/2002).
Quale norma ci consente di affermare con certezza che l'insegnante ha agito con colpa grave?
L’art. 29 del CCNL 2006/09 prevede che “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima l’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.
Il minore affidato ad un istituto scolastico deve essere ininterrottamente vigilato e tutelato da eventuali pericoli per la sua incolumità, dal momento iniziale del suo affidamento e fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da essi incaricate.

Per superare la presunzione di responsabilità ex art. 2048 del codice civile non è sufficiente la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il carattere imprevedibile e repentino dell’azione dannosa, nel caso in cui non siano state adottate le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli alunni; l’imprevedibilità del fatto ha portata liberatoria nei confronti dell'insegnante, esclusivamente nell’ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l’evento nonostante l’approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze (ex multis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9337 del 09/05/2016; Cass. civ. 22 aprile 2009, n. 9542; Cass. civ. 18 aprile 2001, n. 5668; Cass. civ. 21 agosto 1997, n. 7821; Cass. civ. 24 febbraio 1997, n. 1683; Cass. civ. 22 gennaio 1990, n. 318). Possiamo anche citare giurisprudenza della Corte dei Conti, in materia di responsabilità erariale indiretta dell'insegnante: l’insegnante che abbandona gli alunni senza comprovati e validi motivi e senza l’adozione di opportune cautele, è responsabile del danno (Corte dei Conti 14.03.1972, n. 52).

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Passiamo adesso ad esaminare la responsabile dei genitori di Caio, ai sensi dell'articolo 2048 I comma del codice civile.
In quali rapporti giuridici sono la “culpa in vigilando” dell'insegnante e la “culpa in educando” dei genitori del minore?
In alcuni casi è possibile che la scuola risponda in solido con i genitori dell’alunno-minore che ha cagionato un danno al suo compagno di classe?
Sicuramente sì.
In riferimento a quanto previsto dall’art. 2048, I e II, del codice civile il Tribunale di Torino (Sezione IV Civile, Sentenza 8 aprile 2024, n. 2106) si è espresso a proposito delle responsabilità dei genitori e degli insegnanti per le condotte poste in essere dagli alunni nel corso dell’orario scolastico: la responsabilità dei genitori, per i danni cagionati dai fatti illeciti posti in essere da figli minori, sia correlata ai doveri inderogabili dell’art. 147 del codice civile e alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere condotte non corrette e a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria e altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito.
Orbene Caio è un alunno dall'ottimo rendimento scolastico che ha commesso un errore occasionale, ponendo in essere una condotta illecita, a seguito di insistite provocazioni da parte di Tizio.
A parere dello scrivente, non possiamo ravvisare una culpa in educando da parte dei genitori di Caio, ma esclusivamente una culpa in vigilando da parte dell'insegnante.

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Passiamo adesso alla parte più complessa del presente parere, ossia le lesioni riportate da Caio che si configurano come un'autolesione da parte dell'alunno minore.
A parere dello scrivente, considerata l'assenza di culpa in educando in capo ai genitori, si configura una responsabilità dell'insegnante e della scuola, nei termini sopra descritti, di natura contrattuale; motivo per cui la scuola dovrà risarcire il danno autoprocuratosi da Caio.
Per quale motivo parliamo di responsabilità contrattuale?
Ai fini della determinazione del tipo di responsabilità, si consideri che l'accoglimento della domanda di iscrizione presso un istituto scolastico comporta il perfezionamento di un vincolo negoziale.
A seguito del vincolo negoziale, la scuola è soggetta alle prescrizioni dell'art. 1218 del codice civile, il quale stabilisce che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".
Da questo vincolo negoziale discende che la scuola è pertanto tenuta ad evitare che gli allievi procurino danno a se stessi (Cass. n. 1769/2012), sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia e messe a disposizione per l’esecuzione della propria prestazione (Cass. 3680/2011; Cass. 19160/2012). Secondo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21670/2013, «nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante» (Cass., SU., n. 9346 del 2002; Cass. n. 24456 del 2005; Cass. n. 5067 del 2010; Cass. n. 2559 del 2011).
Il vincolo negoziale con la scuola è un “contratto di protezione”, in base al quale l'istituto scolastico deve tutelare l’integrità fisica dell’alunno, con conseguente risarcibilità dei danni da autolesione dal medesimo sofferti (Cass. Sez. Unite n. 577/2008).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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