Area inquinata responsabilità proprietario incolpevole impugnare le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza con ricorso al TAR
TRACCIA:
REDAZIONE DI ATTO GIUDIZIARIO – RICORSO AL TAR
La Alfa S.p.A., attiva in campo siderurgico, acquistava dalla Beta S.r.l. un terreno sede di impianto produttivo afflitto da grave inquinamento, dovuto al fatto che, in passato, la Beta, operante nel settore chimico, produceva nell’impianto il “cloro-soda”, con conseguente dispersione di mercurio nell’ambiente.
In relazione a questo impianto, dopo numerosi accertamenti, tra cui la verifica che la Alfa non poteva essere ritenuta responsabile dell’inquinamento, in quanto attiva in un settore che non comporta l’uso di mercurio, la Provincia, in qualità di ente competente, approvava un progetto di bonifica che avrebbe dovuto essere eseguito dalla Beta.
Tuttavia, nelle more dell’esecuzione delle complesse e dispendiose opere di bonifica, la Provincia adottava un provvedimento, notificato in data 15 aprile 2025, con cui “ingiunge alla Alfa, in quanto proprietaria dell’area, di individuare e porre in essere, frattanto che saranno implementati i lavori di bonifica, ulteriori misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, come definiti dall’art. 240, D. lgs. n. 152/2006”.
L’imposizione di tali misure veniva motivata sul presupposto che “i rilievi di ARPA hanno messo in luce la presenza di mercurio metallico liquido in concentrazione superiore ai valori-soglia di legge (CSC) nelle acque sotterranee rispetto ai locali precedentemente adibiti a produzione di cloro-soda”; per questa ragione – proseguiva il provvedimento – la rilevata presenza di mercurio nelle acque sotterranee “testimonia come il passaggio del contaminate-mercurio dal terreno alle acque di falda sia ancora attivo e costante nel tempo, facendo emergere il rischio di una contaminazione in atto”.
La società Alfa, con richiesta di revisione e/o annullamento in autotutela inviata alla Provincia il 27 aprile, faceva presente che, sulla base di un’apposita relazione tecnica di parte a firma del prof. Tizio, il rischio di una contaminazione attuale del sito sarebbe stato da escludere, non potendosi giungere alla conclusione di un inquinamento da mercurio metallico liquido attuale delle acque di falda sulla sola base della presenza dell’inquinante in corrispondenza di locali coinvolti dall’inquinamento storico provocato dalla Beta, la quale aveva cessato la sua attività – si ricordava – ben dieci anni prima.
In altri termini, ARPA avrebbe errato nel ritenere una contaminazione attuale, poiché il mercurio sarebbe oggi confinato sul posto, esattamente sotto ai locali dove, in passato, si produceva cloro-soda. L’inquinante, quindi, non rischierebbe di disperdersi nell’ambiente e, conseguentemente, non richiederebbe interventi ulteriori rispetto alla sua rimozione, già pienamente programmata attraverso gli interventi di bonifica imposti alla Beta, i quali sarebbero sufficienti al risanamento ambientale dell’area.
L’istanza della Alfa si concludeva rilevando che le misure di messa in sicurezza d’emergenza non potrebbero comunque essere imposte al proprietario incolpevole.
Con ulteriore provvedimento notificato in data 8 maggio 2025, la Provincia riscontrava negativamente la richiesta di revisione e/o annullamento in autotutela svolta da Alfa, sul presupposto che “la situazione emergenziale che legittimerebbe l’intervento sussista anche a prescindere dalla qualificazione dell’inquinamento da mercurio come storico” e che, pertanto “le misure urgenti imposte con il precedente provvedimento notificato in data 15 aprile sono senz’altro doverose in virtù del principio di precauzione che è un principio-cardine della materia ambientale, che consente la legittima imposizione di tutte le iniziative atte a scongiurare un pericolo, anche solo presunto, per l’ambiente o per la salute delle persone”.
Secondo la Provincia, per queste ragioni, anche le misure di messa in sicurezza d’emergenza potrebbero essere legittimamente imposte alla Alfa, in quanto accostabili alle misure di prevenzione, per via della “comune finalità di contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici ambientali, e rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente”.
Assunte le vesti del legale della Alfa S.p.A., si rediga l’atto giudiziario ritenuto più opportuno alla tutela della propria assistita.
SVOLGIMENTO:
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE (TAR) [SEDE] Rep. Ric. Gen. N. [XXXXX]
ALFA S.p.A.
con sede legale in [indirizzo],
C.F. e P.IVA [XXXXX],
rappresentata e difesa dall’avv. [Nome Cognome],
iscritto all’Albo degli Avvocati di [Ordine],
e-mail [indirizzo email],
PEC [indirizzo PEC],
RICORRENTE
PROVINCIA DI [NOME]
con sede in [indirizzo],
rappresentata dal suo Legale Rappresentante pro tempore,
RESISTENTE
BETA S.r.l.
con sede in [indirizzo],
C.F. e P.IVA [XXXXX],
CONTROINTERESSATO
- del provvedimento prot. numero __________________ del __________________, notificato al ricorrente in data 15 aprile 2025 avente ad oggetto l'ingiunzione di ulteriori misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, come definiti dall’art. 240, D. lgs. n. 152/2006 (All. ___);
- del provvedimento prot. numero __________________ del __________________, notificato al ricorrente in data 8 maggio 2025, avente ad oggetto il riscontro negativo della Provincia in riferimento alla richiesta di revisione e/o annullamento in autotutela del 27 aprile 2025 (All. );
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
1. La ricorrente Alfa S.p.A. ha acquisito dalla Beta S.r.l. un terreno industriale precedentemente adibito alla produzione di cloro-soda, attività che ha causato un grave inquinamento da mercurio.
2. La Provincia, in qualità di autorità competente, ha approvato un piano di bonifica a carico della Beta S.r.l., riconoscendo che la società Alfa non poteva essere ritenuta responsabile dell’inquinamento, essendo operante in un settore (siderurgico) estraneo all’uso di mercurio.
3. Nelle more dell’esecuzione delle complesse e dispendiose opere di bonifica, tramite provvedimento del 15 aprile 2025, la Provincia ha tuttavia ingiunto all’Alfa, in quanto proprietaria dell’area, di adottare misure di prevenzione e messa in sicurezza d’emergenza (ex art. 240 D.Lgs. 152/2006), ritenendo che il mercurio potesse ancora disperdersi nelle falde acquifere.
4. L’Alfa ha presentato istanza di revisione/annullamento in autotutela del 27 aprile 2025, allegando una relazione tecnica del Prof. Tizio che escludeva un rischio attuale di contaminazione, evidenziando quanto segue: il rischio di una contaminazione attuale del sito deve essere escluso, non potendosi giungere alla conclusione di un inquinamento da mercurio metallico liquido attuale delle acque di falda sulla sola base della presenza dell’inquinante in corrispondenza di locali coinvolti dall’inquinamento storico provocato dalla Beta, la quale aveva cessato la sua attività ben dieci anni prima. In altri termini, ARPA ha errato nel ritenere una contaminazione attuale, poiché il mercurio sarebbe oggi confinato sul posto, esattamente sotto ai locali dove, in passato, si produceva cloro-soda. L’inquinante, quindi, non rischierebbe di disperdersi nell’ambiente e, conseguentemente, non richiederebbe interventi ulteriori rispetto alla sua rimozione, già pienamente programmata attraverso gli interventi di bonifica imposti alla Beta, i quali sarebbero sufficienti al risanamento ambientale dell’area. Per questi motivi le misure di messa in sicurezza d’emergenza non potrebbero comunque essere imposte al proprietario incolpevole.
5. Con provvedimento notificato in data 8 maggio 2025 nei confronti dell'odierno ricorrente, la Provincia ha respinto l’istanza, invocando il principio di precauzione e sostenendo che le misure imposte fossero necessarie indipendentemente dalla natura storica dell’inquinamento. Secondo la parte motiva del provvedimento, “la situazione emergenziale che legittimerebbe l’intervento sussiste anche a prescindere dalla qualificazione dell’inquinamento da mercurio come storico” e che, pertanto “le misure urgenti imposte con il precedente provvedimento notificato in data 15 aprile sono senz’altro doverose in virtù del principio di precauzione che è un principio-cardine della materia ambientale, che consente la legittima imposizione di tutte le iniziative atte a scongiurare un pericolo, anche solo presunto, per l’ambiente o per la salute delle persone”. Secondo la Provincia, per queste ragioni, anche le misure di messa in sicurezza d’emergenza potrebbero essere legittimamente imposte alla Alfa, in quanto accostabili alle misure di prevenzione, per via della “comune finalità di contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici ambientali, e rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente”.
Si deducono le seguenti violazioni:
1)Violazione di legge (violazione e falsa applicazione dell'art. 240 D.Lgs. 152/2006), eccesso di potere
Ai sensi dell’art. 240 lettera i), si definiscono misure di prevenzione (Mipre) le «iniziative per contrastare un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia».
Alla lettera m), si definisce poi intervento di messa in sicurezza d’emergenza (Mise) ogni intervento «immediato o a breve termine» realizzato in condizioni di emergenza, che sia «atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente».
Infine, alla lettera p), si definisce bonifica il complesso «degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio».
Sul piano oggettivo pertanto, le Mipre sono ontologicamente diverse dalle Mise perché hanno diversi obiettivi cristallizzati nelle due diverse definizioni, segnatamente le prime fronteggiano una minaccia di danno, le seconde un danno già verificatosi;
(I) sul piano soggettivo, ai sensi dell’art. 245 le Mipre sono a carico anche del proprietario non responsabile, al contrario delle Mise.
(II) sul piano procedimentale, la loro attivazione è prevista in momenti diversi del procedimento di bonifica; ed invero, le Mipre vanno attuate immediatamente, anche solo in caso di pericolo, a prescindere dalla verifica del superamento delle CSC, le Mise invece solo dopo aver accertato il superamento delle CSC e a patto che sussistano le condizioni di emergenza previste dalla lettera t) dell’art. 240. Le Mipre vanno attuate immediatamente e non successivamente all'inizio delle esecuzione delle operazioni di bonifica. La circostanza per cui le Mipre siano state ingiunte nelle more dell’esecuzione delle complesse e dispendiose opere di bonifica, dimostra inequivocabilmente l'assenza dei presupposti normativi di legittimità delle stesse, ossia “una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente” ai sensi dell'art. 240 lettera i) D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
L’orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene inoltre che il proprietario incolpevole sia obbligato esclusivamente alla realizzazione delle Mipre, non delle Mise (Cons. St. nn. 3885/2009 e 6055/2008; TAR Milano nn. 1373 e 507 del 2014, 791/2008 e 5286/2007; TAR Brescia nn. 1313/2010 e 1038/2009; TAR Friuli Venezia Giulia nn. 188/2014, 227/2013, 6/2011, 837/2009 e 300/2008; TAR Lecce nn. 2363/2013 e 5290/2005; TAR Napoli nn. 3374/2013 e 1824/2010; TAR Catanzaro nn. 954/2012, 2556/2010 e 1068/2008; TAR Toscana nn. 1104/2012, 225, 565 e 1438 del 2011, 1397, 1398 e 2316 del 2010, 665/2009; TAR Pescara n. 318/2011; TAR Sardegna n. 1239/2011; TAR Piemonte n. 1575/2010; T.A.R. Catania nn. 1188/2008 e 1254/2007; T.A.R. Latina n. 599/2006; Cassazione penale n. 18503/2011). L’orientamento giurisprudenziale prevalente (ultime citate Consiglio di Stato sentenza n. 502/2018 e sentenza n. 4248/2020) applica i criteri interpretativi di cui alle disposizioni del codice dell'ambiente, e ricorre pertanto all’interpretazione letterale mantenendo distinte le due misure (misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza) che di conseguenza, sul piano soggettivo, incombono su soggetti diversi; è legittimo chiedere al proprietario di reagire, nell’immediato, per stoppare una minaccia proveniente da un incidente in corso con pericolo di aggravamento, ma non è legittimo pretendere da lui interventi di messa in sicurezza d'emergenza che potrebbero durare diversi anni e avere costi elevatissimi che debbono essere posti a carico del responsabile dell'inquinamento. La correttezza dell’orientamento giurisprudenziale prevalente è già stato sottoposto all'attenzione della Corte di Giustizia e questa lo ha riconosciuto conforme al diritto dell’Unione Europea; con ordinanza n. 21/2013 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si rivolse alla Corte di Giustizia UE che, due anni più tardi, con sentenza 4 marzo 2015, confermò la conformità della legislazione italiana alla direttiva 2004/35/CE sul risarcimento del danno all’ambiente e dunque la correttezza dell’orientamento prevalente secondo il quale nessuna attività di bonifica (dalle Mise, al Piano della caratterizzazione, all’Analisi di rischio, alla messa in sicurezza operativa o permanente, fatta eccezione per le sole Mipre) poteva essere ordinata al proprietario incolpevole.
La relazione tecnica dell’ARPA non prova una contaminazione in corso, ma solo la presenza residua di mercurio in un’area già nota come inquinata; pertanto le misure di prevenzione, sebbene possano essere legittimamente ingiunte al proprietario incolpevole dell'area, nella fattispecie “de quo” non sarebbero giustificabili in assenza di una reale minaccia imminente per la salute o per l’ambiente.
2)Violazione del principio di proporzionalità ed errata applicazione del principio di precauzione L’imposizione di oneri economici e organizzativi all’Alfa S.p.A. è sproporzionata, essendo la Beta l’unica responsabile dell’inquinamento.
Il principio di precauzione inoltre non potrebbe giustificare provvedimenti della Pubblica Autorità privi di base scientifica certa. La relazione del Prof. Tizio dimostra l’assenza di rischio attuale. Secondo la predetta relazione tecnica, il rischio di una contaminazione attuale del sito deve essere escluso, non potendosi giungere alla conclusione di un inquinamento da mercurio metallico liquido attuale delle acque di falda sulla sola base della presenza dell’inquinante in corrispondenza di locali coinvolti dall’inquinamento storico provocato dalla Beta, la quale aveva cessato la sua attività ben dieci anni prima. ARPA ha errato nel ritenere una contaminazione attuale, poiché il mercurio sarebbe oggi confinato sul posto, esattamente sotto ai locali dove, in passato, si produceva cloro-soda. L’inquinante, quindi, non rischia di disperdersi nell’ambiente e, conseguentemente, non richiederebbe interventi ulteriori rispetto alla sua rimozione, già pienamente programmata attraverso gli interventi di bonifica imposti alla Beta, i quali sarebbero sufficienti al risanamento ambientale dell’area. Non sussistono i presupposti per ordinare al proprietario incolpevole misure di prevenzione.
Sussistono entrambi i presupposti di fums boni iuris e periculm in mora per concedere la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato. Il fumus emerge dalla esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra richiamate. Quanto al periculum in mora occorre sottolineare che le misure oggetto di ingiunzione comporterebbero per la società ricorrente una spesa superiore a 100.000 euro. Si tratta di un costo sproporzionato rispetto al capitale societario ed alla redditività della società Alfa S.P.A. che pertanto rischierebbe di divenire insolvente. Ma vieppiù ! Sussiste un concreto rischio che una volta sostenuto il costo dell'implementazione delle misure ingiunte dall'Ente provinciale, l'odierna ricorrente non possa recuperare gli importi dalla Beta S.r.l., essendo quest'ultima una società a responsabilità limitata con un capitale sociale minimo, priva di un patrimonio immobiliare societario.
Tanto esposto in fatto e considerato in diritto, la società Alfa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, ut sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che
voglia codesto Ecc.mo T.A.R. del ________, ________, accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, annullare, previa sospensione dell’efficacia, i provvedimenti impugnati dall’odierna ricorrente.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R n. 115/2002, la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato di € _____.
______, ________.
Si allegano in copia i seguenti documenti:
1. __________;
2. __________.
Firma dell'avvocato

