Risarcimento da sinistro stradale, danni patrimoniali riportati dall'autovettura: in forma specifico o per equivalente?
TRACCIA
Il proprietario di un’autovettura coinvolta in un incidente stradale agisce di fronte al Giudice di pace per il risarcimento dei danni patrimoniali riportati dal mezzo, quantificati nella somma di € 3.700, pari al costo delle riparazioni effettuate. Il giudice, nella sua decisione, riduce però l’entità̀ del risarcimento alla somma di € 2.100, pari invece al deprezzamento subito dal veicolo a causa del sinistro. Il candidato rediga motivato parere sulle possibilità, e il fondamento, di contestare questa pronuncia.
SVOLGIMENTO
In caso di sinistro stradale, spetta il risarcimento in forma specifica oppure il risarcimento per equivalente?
Il referente normativo della presente consulenza, è l'articolo 2058 del codice civile che prevede quanto segue: “Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.
Secondo la Cassazione civile sez. III, ordinanza del 01/02/2023, (ud. 20/10/2022, dep. 01/02/2023), n. 2982, in caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo per un incidente stradale, costituito dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni, si propone in realtà una domanda di risarcimento in forma specifica.
Pertanto, se detta somma supera notevolmente il valore di mercato della vettura, da una parte risulta essere eccessivamente onerosa per il danneggiante, e dall'altra finisce per costituire un ingiustificato arricchimento per il danneggiato, sicché il giudice potrà condannare il danneggiante al risarcimento del danno per equivalente".
La sentenza oggetto del parere, viola l'art. 2058 del codice civile, in quanto il giudice avrebbe disposto il risarcimento per equivalente, anziché il risarcimento in forma specifica richiesto dal ricorrente, in assenza della prova che la reintegrazione in forma specifica risultava eccessivamente onerosa; a conferma è possibile riferirsi al ragionamento logico giuridico della Cassazione civile, ordinanza del 01/02/2023, (ud. 20/10/2022, dep. 01/02/2023), n. 2982, peraltro in linea con precedente e consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda Corte di Cassazione ordinanza n. 9367 del 28 aprile 2014: il risarcimento del danno al veicolo in caso di sinistro stradale, non può essere superiore al valore economico dello stesso al momento dell’incidente).
Il proprietario della vettura oggetto del sinistro, nella fattispecie “de quo”, ha chiesto un risarcimento in forma specifica, ossia il risarcimento dei danni patrimoniali riportati dal mezzo, quantificati nella somma di € 3.700, pari al costo delle riparazioni effettuate. La Cassazione civile sez. III, ordinanza n. 2982 del 01/02/2023, afferma quanto segue: "la giurisprudenza, infatti, sottolineato che in caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo per un incidente stradale, costituito dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni si propone in realtà una domanda di risarcimento in forma specifica; pertanto, se detta somma supera notevolmente il valore di mercato della vettura, da una parte risulta essere eccessivamente onerosa per il danneggiante, e dall'altra finisce per costituire un ingiustificato arricchimento per il danneggiato, sicché il giudice potrà condannare il pianeggiante risarcimento del danno per equivalente. Orbene, la vettura dell'A. all'epoca dell'evento aveva un valore commerciale di mercato pari ad Euro 2.500, somma di gran lunga inferiore a quella necessaria per la riparazione (Euro 14.962,69 secondo il preventivo allegato dall' A., Euro 17.116,00 secondo relazione del tecnico incaricato dal Comune, che ha effettuato una valutazione considerando il veicolo come "relitto"), sicché risarcimento dovuto in favore dell'appellante deve essere ridotto nella minor somma di Euro 2.500". Pertanto, la Corte territoriale: (I) ha dapprima accertato il valore dell'auto, ritenendo, a fronte dell'erogazione del tecnico comunale in ordine al valore commerciale della stessa, non sufficiente la prova dell'odierno ricorrente circa il maggior valore; (II) accertato tale valore, lo ha poi comparato sia con il preventivo presentato dal ricorrente, sia con quello emergente dalla relazione tecnico comunale, pervenendo, sulla base di una mera evidenza matematica, al giudizio di eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica. La valutazione del giudice ai fini dell'applicazione dell'art. 2058 c.c., ed in particolare sulla scelta di attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente anziché quello in forma specifica, rientra nella discrezionalità del giudice del merito, in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. II, 8/1/2013, n. 259)”.
La Corte di Appello territoriale non ha quindi ritenuto provato il danno subito dall'autovettura nella misura di Euro 2.500, ma, piuttosto, ha ritenuto provato il valore commerciale di tale autovettura nella misura non superiore ad Euro 2.500. Infatti, a fronte di un preventivo per la riparazione di oltre cinque volte superiore al valore dell'auto, la Corte ha correttamente ritenuto che vi fossero i presupposti per disporre risarcimento per equivalente.
La Corte territoriale ha preventivamente accertato il valore dell'auto e poi lo ha comparato sia con il preventivo presentato dal ricorrente, sia con quello emergente dalla relazione tecnico comunale, "pervenendo, sulla base di una mera evidenza matematica, al giudizio di eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica".
Infine, la decisione ricorda che la valutazione del giudice ai fini dell'applicazione dell'articolo 2058 cod. civ., ed in particolare sulla scelta di attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente anziché quello in forma specifica rientra nella discrezionalità del giudice del merito, in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità dalla Corte di Cassazione.
Tornando alla sentenza di cui al presente parere, si evidenzia come il giudice non abbia in alcun modo motivato la riduzione dell’entità̀ del risarcimento alla somma di € 2.100, pari al deprezzamento subito dal veicolo a causa del sinistro. Secondo la giurisprudenza l’eventuale riduzione della misura del risarcimento, deve essere argomentata in ragione dei seguenti criteri: oltre al valore ante-sinistro del mezzo, il giudice dovrà tenere conto anche di altri parametri come la vetustà del veicolo, il deprezzamento subito a seguito dell’incidente, la natura e l’entità delle riparazioni effettuate, la maggiore funzionalità che le stesse potrebbero garantire al mezzo, ecc.
Infine si rappresenta inoltre che alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali, grava sul danneggiato la prova relativa al quantum del danno subito, e specificamente, trattandosi di danni subiti da un'autovettura, i preventivi e la fattura della riparazione non costituiscono di per sé prova del danno stesso, tanto più se non sono accompagnati da una quietanza o da un'accettazione, e provengono dalla stessa parte che intende utilizzarli (Cass., 12/2/2018, n. 3293; Cass., 20/7/2015, n. 15176).
Distinti saluti.

