Requisiti di partecipazione concorso polizia municipale: non avere riportato una condanna per delitto non colposo
Egr. avvocato, vorrei partecipare al concorso per due posti di funzionario di polizia locale / municipale presso il mio comune di residenza.
Leggendo il bando tuttavia, in particolare il paragrafo relativo ai requisiti, mi sono reso conto di non poter partecipare al concorso, avendo sulle spalle una condanna per un reato non colposo, sebbene sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Posso impugnare il bando di concorso nella parte in cui prevede tra i requisiti di partecipazione il “non avere riportato una condanna per delitto non colposo, anche non definitiva e con pena sospesa”?
Sulla base di quale norma di legge, il comune ha previsto un ulteriore requisito di partecipazione al concorso, accanto al requisito ordinario “dell’assenza di sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento nonché condanne penali o procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti con la pubblica amministrazione”?
Mi sembra assolutamente illegittimo, giacché per il principio di legalità, i requisiti di partecipazione al concorso dovrebbero essere previsti da una norma di legge, per poter essere inclusi nel relativo bando.
Resto in attesa del suo autorevole parere.
Grazie avvocato!
RISPOSTA
Vediamo se ho compreso bene: il bando di concorso per il reclutamento di funzionari per la polizia locale, escludere non soltanto il candidato che ha condanne penali o procedimenti penali in corso che costituiscono impedimento all'assunzione nella P.A., ma anche il candidato che ha riportato una condanna per delitto non colposo, anche non definitiva e con pena sospesa.
Il bando è conforme all'articolo 5 comma 2 b), della legge 65/1986 rubricato “Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza”.
Secondo la Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale, il personale di polizia locale esercita le funzioni di polizia giudiziaria, il servizio di polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
Ecco cosa prevede appunto il comma 2 della suddetta norma di legge: “A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici”.
La possibilità di svolgere funzioni di pubblica sicurezza rende legittimo questo ulteriore requisito di partecipazione al concorso per funzionario (ma anche per agente) di polizia locale / municipale.
Se sei stato condannato, anche in via non definitiva, a pena detentiva per reato doloso, nonostante la concessione del beneficio della sospensione condizionale, non puoi partecipare a questo concorso.
La sospensione condizionale della pena infatti, incide unicamente sull’eventuale momento esecutivo della sanzione penale, senza avere alcuna rilevanza ai fini della sussistenza di una condanna ostativa all'assunzione come funzionario di polizia municipale.
È quanto statuito dalla sentenza del TAR Puglia-Lecce, sezione II, 7 aprile 2025, n. 588: il giudice amministrativo inoltre, esclude qualsiasi margine di discrezionalità in capo alla commissione esaminatrice, in merito alla rilevanza ed alla condanna subita dal candidato. In concreto a prescindere dalla tipologia di delitto doloso per il quale si è stati condannati, il candidato è sempre escluso dal concorso, sia che si tratti di un reato particolarmente grave sia che si tratti di un reato considerato meno grave, in ragione della pena edittale prevista dal legislatore oppure dell'opinione sociale.
La valutazione della condanna non è quindi discrezionale, ma vincolata alle previsioni del bando di concorso.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

