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Interruzione volontaria gravidanza clandestinamente nello studio privato reato di concussione del dirigente medico





TRACCIA:

Tizio è dirigente medico presso l’Ospedale Civile di La Maddalena, dove svolge la propria professione di ginecologo e si occupa, in via esclusiva, delle interruzioni di gravidanza.
Lo stesso Tizio contestualmente esercita anche l’attività privatamente presso il proprio studio di Olbia. Un giorno Caia, dopo essere venuta a conoscenza della propria gravidanza indesiderata, si reca presso lo studio privato di Tizio, al quale chiede quali documenti e impegnative servano per poter abortire in ospedale. Il medico replica alla donna che presso l’ospedale pubblico non è possibile eseguire l’interruzione della gravidanza e riferisce che l’unica possibilità è quella che la stessa Caia si sottoponga all’intervento presso lo studio privato al prezzo di 20.000 euro.
Disperata per la situazione e non vedendo alternative, la donna paga il medico e si sottopone all’intervento privatamente. A distanza di pochi mesi, Caia racconta l’accaduto a un amico poliziotto, che le consiglia di denunciare il dottore. Venuto a conoscenza della denuncia e preoccupato per l’accaduto, Tizio si reca da un penalista. Assunte le vesti del legale di Tizio, rediga il candidato motivato parere circa i rischi penali corsi dal proprio assistito.

SVOLGIMENTO:

La condotta del dirigente medico è particolarmente grave da un punto di vista penalistico, in ragione delle seguenti circostanze: non soltanto ha fornito informazioni errate alla donna sull'impossibilità di procedere all'Interruzione volontaria di gravidanza nella struttura pubblica, contrariamente alle previsioni ed ai diritti riconosciuti dalla legge 194/1978 che un dirigente medico conosce benissimo, ma ha svolto illecitamente questa attività presso il suo studio privato, nonostante l'incarico in esclusiva presso l'Ospedale Civile di La Maddalena; questo significa che Tizio percepiva, tra l’altro, indebitamente da parte dell’ente pubblico, l’indennità per aver dichiarato di operare in regime di esclusività presso la struttura, omettendo di segnalare l’esercizio della professione presso lo studio privato. Si tratta pertanto di interruzione di gravidanza clandestina nello studio privato.
A tal proposito, appare opportuno fare riferimento ad un importante arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione, la sentenza di legittimità n.13411/2019, depositata il 27 marzo 2019, in materia di reati contro la pubblica amministrazione commessi da esercenti le professioni sanitarie che hanno praticato delle interruzioni di gravidanza clandestine nello studio privato. Tizio rischia di essere indagato per i delitti di concussione (art. 314 codice penale), omissione di atti d’ufficio (art. 328 del codice penale), truffa ai danni dello Stato (art. 640 comma 2 del codice penale) oltre alla violazione della legge n. 194/1978 (art. 19) in materia di interruzione volontaria della gravidanza.
Riguardo i presupposti per il configurarsi del reato di concussione, si rinvia alle motivazioni della suddetta sentenza della Corte di Cassazione, in linea con un precedente e consolidato indirizzo giurisprudenziale: “il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (si veda, ad esempio, Sez. 2, n. 12736 del 26/02/2014) che ha ritenuto sussistente il delitto di concussione, e non anche quello di estorsione aggravata commesso dal privato (…) situazione riconoscibile nelle iniziative del (omissis) il quale, indipendentemente dal fatto di aver ricevuto le persone offese nel proprio studio privato, aveva posto in essere quelle condotte costrittive appunto abusando della sua qualità di medico dell’ospedale pubblico incaricato di gestire il protocollo delle interruzioni di gravidanza, dunque ponendo in essere un’azione illecita strettamente “interconnessa” con le mansioni pubbliche affidategli dall’ente di riferimento, e non anche un’azione solo occasionalmente collegabile con quella sua funzione pubblicistica.
(…) Le donne, dunque, non avevano accettato di promettere o di consegnare la somma di denaro loro rispettivamente richiesta, in quanto da loro dovuta, sulla base di una libera determinazione né per effetto di una relazione contrattuale paritaria (…) ma perché vittime della pressione psicologica esercitata dal (omissis) che, in ciascuno di quegli episodi, abusando nei termini indicati della sua qualità di medico dell’ospedale dove l’interruzione di gravidanza sarebbe stata effettuata gratuitamente e con le massime garanzie sanitarie, aveva rappresentato alle pazienti un male ingiusto, consistente in una danno alla loro salute e alla riservatezza, se non avessero accettato l’unica soluzione prospettata come praticabile, quella di sottoporsi ad un aborto clandestino nello studio dietro il pagamento di una somma di denaro evidentemente non dovuta.
In altri termini, i giudici di merito avevano correttamente escluso che le condotte accertate avessero integrato gli estremi del meno grave reato di induzione indebita, in quanto le donne in gravidanza non avevano subito una forma di blanda o tenue pressione morale, tale da consentire loro di conservare un margine di scelta, ma avevano patito da quei medici una forma di brutale limitazione della loro libertà di autodeterminazione, accettando di dare o promettere una somma di denaro indebita solo per evitare il pregiudizio che era stato loro indicato
”.

Molto più facile riscontrare i presupposti del reato di omissione di atti d'ufficio, giacché il dirigente medico, pubblico ufficiale, ha indebitamente rifiutato un atto del suo ufficio, per il quale risulta incaricato in via esclusiva dall'Ospedale civile di La Maddalena. In ragione di questo incarico in via esclusiva conferito dall'Ente Pubblico, percepisce indebitamente un'indennità, ponendo in essere quella condotta descritta dall'articolo 640 comma 2 del codice penale: artifizi e raggiri, altrui inganno ed ingiusto profitto. Anche la commissione della truffa aggravata ai danni dello Stato risulta molto pertanto evidente. Riguardo il reato di cui all'articolo 19 della legge n. 194/1978 comma 1, è prevista la reclusione sino a tre anni: Tizio non ha osservato le modalità indicate dagli articoli 5 e 8 della predetta legge. A proposito della fattispecie penali di cui alla legge n. 194/1978, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, sono state depenalizzate tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda e, pertanto, soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Tuttavia la fattispecie inerente alla presente questione, è punita con la reclusione e pertanto non è stata depenalizzata.

Art. 19 della Legge n. 194/1978.
Chiunque cagiona l’interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni
.
La donna è punita con la multa fino a euro 51.
Se l’interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l’accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell’articolo 6 o comunque senza l’osservanza delle modalità previste dall’articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.
Quando l’interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l’osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.
Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma
.

Tanto premesso e considerato, sebbene sia particolarmente difficile difendere Tizio, essendo il suo avvocato mi permetto di consigliarli innanzitutto un ravvedimento per mitigare il danno e la sua responsabilità, ossia la restituzione della somma di 20.000 euro alla donna. Al fine di provare a dimostrare la buona fede di Tizio, sarebbe opportuno accertare se l’ospedale di La Maddalena, magari perché eravamo in piena stagione estiva con tutti i disagi che essa comporta, avesse effettive carenze nell’offerta di IVG (accertare tramite documentazione a sostegno).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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