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- Scritto da Avvocato Giuseppe BRUNO
La riabilitazione penale automatica e il requisito della condotta incensurabile
Salve. ho inoltrato domanda al Ministero della giustizia dichiarando quanto richiesto nel bando: condotta incensurabile ai sensi dell’articolo 35, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
RISPOSTA
Leggiamo cosa prevede il comma 6 dell'articolo 35 del testo unico pubblico impiego:
"6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni".
La norma rinvia all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, ossia al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 108 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo 26, nella parte in cui, rinviando al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.
La condotta incensurabile prevede una valutazione discrezionale dell'Amministrazione che potrebbe considerare anche fattori diversi dalle condanne penali o dai procedimenti penali, come la frequentazione di persone pregiudicate oppure essere stati segnalati dalle forze di polizia come semplici assuntori di sostanze stupefacenti.
Non aver riportato condanne penali, con sentenze passate in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione; posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.
RISPOSTA
Si tratta dei reati che prevedono la sanzione accessoria dell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
Facendo una visura senza valore di certificazione è risultato questo provvedimento: 19/04/1992 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) del g.i.p. tribunale di bari irrevocabile il 05/06/19921° reato ) disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone art. 659 del codice penale (commesso il 20/8/1991) dispositivo: arresto mesi 2 benefici: non menzione ( art. 175 c.p. ) provvedimenti successivi emessi durante l'esecuzione del provvedimento in data 05/05/1994 con ordinanza del tribunale di sorveglianza di bari, disposto l'affidamento in prova ad un ente pubblico» in data 17/02/1998 con ordinanza del tribunale di sorveglianza di bari, dichiarata estinta la pena ed ogni altro effetto penale per l' esito positivo dell'affidamento in prova.
RISPOSTA
C'è stata la riabilitazione penale automatica, a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova.
Abbiamo avuto esempi di politici condannati in via definitiva la cui riabilitazione penale ha neutralizzato gli effetti negativi della condanna, consentendo il ritorno all'attività politica. In teoria questo patteggiamento avvenuto oltre trent'anni fa, potrebbe essere considerato non ostativo della partecipazione al concorso.
Vorrei conoscere la mia posizione.
RISPOSTA
Si tratta di una posizione sottoposta ad una valutazione discrezionale da parte della commissione esaminatrice del concorso.
Sono regolare nei confronti dei requisiti?
RISPOSTA
Non possiamo escludere che tu lo sia, giacché è stata dichiarata estinta la pena ed ogni altro effetto della condanna.
Si tratta della così detta riabilitazione penale automatica.
L'articolo 178 del codice penale prevede quanto segue: “la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna”.
Esistono altri benefici che conducono agli stessi effetti favorevoli, applicabili di diritto. Mi riferisco all'ipotesi di sentenza patteggiata (art. 445, comma 2, c.p.p.) ovvero al decreto penale di condanna (art. 460, comma 5, c.p.p.).
Nelle suddette ipotesi trova applicazione l’effetto estintivo “automatico” del reato e degli effetti penali della condanna a preferenza della riabilitazione, salvo che esista una norma specifica che richieda specificamente la riabilitazione o che il condannato evidenzi un interesse giuridico ad ottenerla.
Oppure ho dichiarato il falso?
RISPOSTA
Escludo che tu possa essere iscritto nel registro degli indagati per avere dichiarato il falso in un'autocertificazione.
Escludo la commissione di un reato.
A breve ci sarà la prova scritta e devo sapere se proseguire o meno. Preciso, come saprete, che facendo una normale visura al casellario non risulta nulla per via del beneficio della non menzione. Grazie
RISPOSTA
A mio parere, sarebbe molto più problematica una segnalazione per consumo personale di sostanze stupefacenti fatta due o tre anni fa, rispetto ad un patteggiamento di oltre trent'anni fa, con affidamento in prova terminato con esito positivo e riabilitazione penale automatica.
La condotta incensurabile è sottoposta ad una valutazione discrezionale della commissione, tuttavia la tua esclusione dal concorso risulterebbe abnorme e potrebbe essere impugnata con ricorso al TAR.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.