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- Scritto da Avvocato Giuseppe BRUNO
Separazione e affidamento del figlio di tre mesi diagnosi di depressione post parto della madre
Buonasera Avvocato,
Mi presento, sono una neo mamma che ha bisogno di delucidazioni circa la mia situazione familiare.
Sono sposata e con un bimbo di 3 mesi.
La relazione è completamente degenerata con l'arrivo del bambino al punto di arrivare a pensare la separazione, ma prima di arrivare a tanto volevo chiedere alcune cose che potrebbero migliorare la mia quotidianità.
Mi sono trasferita a Caserta per lui, ma ho la mia famiglia in Molise, posso andare con il bambino anche senza il consenso del padre, solo per periodi brevi e di visita ai miei genitori?
RISPOSTA
Certamente sì, non commetteresti certamente il reato di cui all'articolo 574 del codice penale:
“Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni. Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio”.
Non lo commetteresti perché si tratta di un trasferimento temporaneo e perché tuo figlio, in ragione della sua tenera età, non può ancora fare a meno della presenza della mamma.
Inoltre, vorrei intraprendere un percorso con lo psicologo, per cercare di avere qualche mese di malattia per restare a casa col bimbo dopo la maternità obbligatoria, la domanda è, la diagnosi di depressione post parto (diagnosi fondamentale per una malattia duratura) potrebbe avere effetti negativi in caso di separazione e quindi di affido??
La ringrazio e spero in una sua celere risposta
Saluti
RISPOSTA
Assolutamente no, ma a determinate condizioni.
Tuo figlio è talmente piccolo da non poter essere affidato in modo esclusivo al padre; fintanto che non avrà compiuto almeno 4 anni, la presenza della mamma è strettamente necessaria non soltanto per la sua crescita, ma anche per la sua sopravvivenza.
E' ovvio che se chiedessi la separazione con questa diagnosi, almeno uno dei tuoi genitori, anziché una sorella/fratello, un parente in generale, dovrebbe trasferirsi insieme a te, nell'abitazione familiare per prendersi cura di te.
L'abitazione familiare sarà attribuita alla madre, in quanto genitore affidatario con prevalenza della prole, ai sensi dell'articolo 337 sexies del codice civile.
Ci sarebbero anche aspetti positivi: potresti chiedere a tuo marito, un assegno di mantenimento più elevato, in considerazione delle tue affievolite capacità lavorative e quindi reddituali.
Secondo l'articolo 156 del codice civile, “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
L'entità dell'assegno di mantenimento in tuo favore sarà determinata anche in ragione di questa tua patologia che non ti consente di lavorare normalmente e quindi decrementa il tuo reddito.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 156, 337 del codice civile
- Art. 574 del codice penale