Donazione modale e risoluzione per clausola risolutiva espressa Violazione oneri contenuti nella donazione da parte del donatario
TRACCIA:
L'anziana Sig.ra Tizia, da sempre attiva nel campo della beneficenza, nel maggio 2021 donava all’Associazione Senza Scopo di Lucro Alfa un’ampia palazzina di sua proprietà, costituita da più piani abitabili, con l'onere specifico di destinarla a struttura di accoglienza per la gente bisognosa. Affinché tale sua volontà venisse rispettata, inseriva nell’atto una clausola risolutiva espressa diretta a risolvere di diritto la donazione qualora l'onere non fosse stato adempiuto.
Nel luglio 2024 Tizia decedeva lasciando come suoi eredi i figli, Sempronio e Mevio. Questi ultimi, avendo appurato che l’Associazione Alfa dal marzo 2024 aveva violato gli oneri contenuti nella donazione - omettendo di destinare l’immobile al fine predeterminato dalla madre ma concedendolo in uso per l’organizzazione di feste, convegni ed eventi ricreativi, con raccomandata A/R invocavano la clausola risolutiva espressa per ottenere la risoluzione di diritto della donazione e la restituzione dell’immobile.
Tuttavia, l’Associazione Alfa contestava l’asserito inadempimento sostenendo di avere destinato il primo ed il secondo piano dell'immobile a dormitorio e per i bisognosi, mentre il piano terreno veniva sfruttato per gli eventi mondani anche al fine di raccogliere fondi per sostenere le ingenti spese derivanti dalla gestione della palazzina.
Con atto di citazione regolarmente notificato, Sempronio e Mevio convenivano in giudizio l’Associazione Alfa chiedendo al Giudice di accertare e dichiarare l’‘avvenuta risoluzione di diritto della donazione in forza della clausola risolutiva espressa e, conseguentemente, condannare la convenuta a restituire l’immobile.
Assunte le vesti del legale di Alfa, rediga il candidato parere analizzando gli istituti di diritto sostanziale e processuale pertinenti al caso in esame.
SVOLGIMENTO:
Assunte le vesti dell'avvocato dell'associazione Alfa, ritengo di evidenziare al mio cliente i punti di forza della strategia difensiva che sarà sviluppata nel corso del processo instaurato con atto di citazione dagli eredi di Tizia, i quali hanno chiesto al giudice civile di accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto della donazione modale e la conseguente restituzione dell'immobile.
Secondo l'articolo 793 del codice civile, la donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.
Focalizziamo in particolar modo la norma di cui al secondo comma dell'articolo 793 del codice civile.
Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere (adibire l'immobile a ricovero per le persone bisognose) entro i limiti del valore della cosa donata.
Qualsiasi immobile ha un costo fiscale e manutentivo.
L'associazione sopporta spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, inoltre sostiene i costi dell'IMU e della TARI (la tassa per lo smaltimento dei rifiuti).
Se l'associazione non avesse adibito un piano dell'immobile (piano terreno) agli eventi mondani con finalità di beneficenza (persone facoltose che partecipano agli eventi, lasciando importanti donazioni all'associazione), la donataria non riuscirebbe a coprire i costi manutentivi e tributari dell'immobile.
Se l'associazione non avesse adibito un piano dell'immobile agli eventi mondani, il bilancio relativo alla gestione dell'immobile sarebbe cronicamente negativo, motivo per cui l'adempimento dell'onere apposto alla donazione supererebbe i limiti del valore della cosa donata, in violazione del secondo comma dell'articolo 793 del codice civile.
Sarà molto semplice dimostrare questo assunto in giudizio: parte convenuta in giudizio allegherà le ricevute di pagamento dell'IMU e della TARI, oltre alle fatture di spesa per la manutenzione dell'immobile.
In corrispondenza ai costi, allegherà i bilanci dell'associazione, dai quali è possibile evincere l'importo annuale delle donazioni ricevute grazie agli eventi mondani organizzati al piano terreno del fabbricato.
L'onere consiste nell'imposizione di un peso rivolta al beneficiario della donazione che limita gli effetti dell'atto. Non assume la natura di corrispettivo, ma riduce la liberalità che resta, in ogni caso, la causa della donazione. Ove l'adempimento dell'onere comporti l'uso di risorse maggiori rispetto a quelle ricevute attraverso la donazione, l'onerato non è tenuto all'adempimento per la parte in eccedenza.
Se è vero che ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 793 del codice civile, “la risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi”, è anche vero quanto segue, in considerazione della granitica giurisprudenza di Cassazione: ai fini della risoluzione della donazione, è necessario che l'inadempimento sia grave e, nella fattispecie “de quo”, ammesso e non concesso che si possa parlare di inadempimento, possiamo escludere la gravità, giacché oggettivamente due piani su tre sono stati adibiti a ricovero per le persone bisognose.
La risoluzione della donazione modale può essere dichiarata soltanto per grave inadempimento. La Cassazione sentenza n. 28993 del 17 dicembre 2020, afferma che, in tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento, relativamente all’onere, deve avvenire valutando la gravità dell’inadempimento stesso. La risoluzione non potrà avvenire “ipso iure” in virtù di una clausola risolutiva espressa in quanto essa rappresenta un istituito tipico dei contratti sinallagmatici che non può estendersi alla donazione la quale, benché vi sia un “modus”, si qualifica come un negozio a titolo gratuito. Lo stesso principio è espresso dalla Sezione II della Cassazione con l' ordinanza 28580/2022 che aggiunge un fondamentale dettaglio: la risoluzione per inadempimento dell'onere non può avvenire ipso iure, senza valutazione di gravità dell'inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un modus (vedi anche Cassazione, sentenze 17 dicembre 2020, n. 28993, nonché Cassazione, sentenza 23 ottobre 2018, n. 26789).
Gli eredi di Tizia anziché citare in giudizio l'associazione per far dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto della donazione, avrebbero dovuto esercitare l'ordinaria azione di risoluzione della donazione modale per il presunto inadempimento dell'onere in essa stabilito a carico della donataria. Secondo la Cassazione ordinanza 28580/2022, nella controversia promossa, a norma dell'articolo 793 ultimo comma codice civile, per conseguire una pronuncia di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere da parte del donatario, deve escludersi che il giudice, qualificando il contratto come a prestazioni corrispettive, possa rilevarne lo scioglimento, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile, in conseguenza di clausola risolutiva espressa, atteso che tale ultima pronuncia, di carattere dichiarativo e non costitutivo (come invece quella richiesta con la domanda), è riconducibile ad un'azione diversa, per presupposti, caratteri ed effetti (Cassazione, sentenza 8 aprile 1986, n. 2432).
Si contesta pertanto anche la scelta di essersi avvalsi della clausola risolutiva espressa e di avere citato l'associazione per far dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto della donazione. Il giudice deve valutare l'assenza di gravità del presunto inadempimento e comunque deve tenere in debita considerazione che donatario è tenuto all'adempimento dell'onere (adibire l'immobile a ricovero per le persone bisognose) entro i limiti del valore della cosa donata.

