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Scritto da Avvocato Giuseppe BRUNO

Quando un borsello con soldi trovato per terra diventa di chi li ha trovati





Quattro anni fa circa mentre ero in servizio ho trovato per terra un borsello con dei soldi e documenti un circa € 500 più o meno, li ho consegnati in questura loro hanno rintracciato il proprietario dei documenti tramite consolato era uno straniero, dopo due settimane il proprietario non si è presentato e il borsello con i soldi li ha portati in comune agli oggetti smarriti; tutt'oggi il proprietario non è venuto a prendere i soldi.
Documenti sono stati spediti in suo paese, volevo sapere come funziona in questi casi perché in comune Mi dicono che non sa cosa devono fare in quanto so che mi spetta una percentuale di quella somma però volevo sapere se il proprietario non si presenta ho diritto a quei soldi?
In comune mi hanno detto se porto un foglio scritto da un avvocato con un articolo che dice come funziona dopo tot tempo a chi spetta quella somma; voglio precisare la data del ritrovamento del borsello e 12/11/2021.
Grazie sono in attesa di una vostra risposta.

RISPOSTA

La normativa è contenuta nel codice civile ed è di facile interpretazione.
Leggiamo le relative norme di legge:

Art. 927 del codice civile. (Cose ritrovate).
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al podestà del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 928 del codice civile. (Pubblicazione del ritrovamento).
Il podestà rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 del codice civile. (Acquisto di proprietà della cosa ritrovata).
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art. 930 del codice civile. (Premio dovuto al ritrovatore).
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Il borsello con il suo contenuto appartiene a chi l'ha trovato e consegnato al Comune.
Mi meraviglio che i dipendenti comunali non conoscano il codice civile.
Anzi il comune in questione dovrebbe avere un proprio regolamento attuativa delle norme del codice civile, in materia di oggetti smarriti.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 927, 928, 929, 930 del codice civile
 

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