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- Scritto da Avvocato Giuseppe BRUNO
Abuso edilizio sul tetto condominiale da regolarizzare prima del rogito a spese venditore
Ho ereditato un immobile per la morte di un parente, un appartamento sito al piano terra in una Palazzina di tre piani. Questo immobile non è nel mio paese di residenza ,e non mi recavo nell'appartamento da anni.
RISPOSTA
Queste circostanze non escludono la tua responsabilità per l'eventuale abuso edilizio.
In questi giorni dovrei effettuare il rogito per la vendita, scopro che sono stati fatti lavori al tetto della casa apportando modifiche all'immobile e l'agente immobiliare a cui ho dato incarico mi dice che potrebbe saltare la vendita perché il compratore non vuole prendersi carico delle spese dei lavori fatti prima del rogito.
RISPOSTA
Probabilmente nell'incarico conferito all'agente immobiliare è scritto quanto segue: “le eventuali regolarizzazioni urbanistiche e catastali relative all'immobile in oggetto, saranno a cura e spese della parte venditrice entro e non oltre la data della stipula del rogito di compravendita”.
Specifico che nessuna documentazione mi è giunta finora dei lavori effettuati ,ne delle spese da sostenere ,aggiungo inoltre che altri condomini hanno costruito una piccola mansarda nel tetto.
RISPOSTA
Gli altri condomini hanno realizzato un abuso edilizio relativo ad una parte comune dell'edificio condominiale.
Ora il quesito che io pongo è: a cosa vado in contro dal punto di vista legale ,se non mi voglio prendere carico delle spese?
RISPOSTA
Immagino che abbiate già firmato un contratto preliminare.
Il contratto preliminare prevede quanto segue: “le eventuali regolarizzazioni urbanistiche e catastali relative all'immobile in oggetto, saranno a cura e spese della parte venditrice entro e non oltre la data della stipula del rogito di compravendita”.
Se così fosse, saresti condannato al pagamento delle spese oppure alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria, ai sensi dell'articolo 1385 II comma del codice civile: “se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra”.
Sono obbligato a pagare parte delle spese anche se non informato?
L'acquirente è esonerato dal pagamento delle spese?
Ringrazio in anticipo per la vostra risposta.
RISPOSTA
Se nulla è stato pattuito tra le parti, non sei tenuto al pagamento delle spese.
Il rogito salterà … amici come prima …
Cosa è stato pattuito nel contratto preliminare di vendita?
Se invece è stato pattuito che devi vendere un immobile privo di irregolarità edilizie e/o urbanistiche, devi provvedere in tal senso prima del rogito oppure devi corrispondere le spese necessarie per la regolarizzazione alla parte acquirente.
A disposizione per esaminare il contratto preliminare oppure la proposta dell'acquirente che hai accettato.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1385 del codice civile