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Scritto da Avvocato Giuseppe BRUNO

Mancato esercizio diritto di acquisto immobile contratto di affitto con riscatto della durata di tre anni





Sono proprietaria al 50% di un immobile con il mio ex marito.
Tre anni fa abbiamo stipulato dal notaio un contratto di affitto con riscatto della durata di tre anni. il contratto è ora scaduto e gli affittuari non vogliono più comprare e stanno lasciando la casa.
Vorrei sapere se il contratto decade automaticamente visto con non ci sarà l'atto di compravendita o se dobbiamo andare dal notaio per farlo chiudere. e se possiamo già rimettere la casa sul mercato immobiliare per poterla vendere.
Grazie

RISPOSTA

Non è necessario tornare dal notaio per annullare gli effetti di un contratto di affitto con riscatto, nel caso in cui la parte conduttrice non abbia esercitato il diritto all'acquisto dell'immobile, oggetto del contratto.

Il contratto prevede che il diritto di acquisto possa essere esercitato entro un determinato termine fissato prima della scadenza della concessione del godimento dell'immobile (ad esempio entro tre mesi dalla scadenza del contratto).

Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine per l’acquisto, il conduttore decade dal diritto di acquistare l'immobile, automaticamente, senza che sia necessario un ulteriore atto negoziale, rogitato dal notaio.

Generalmente queste tipologie contrattuali prevedono, a scanso di equivoci, la seguente clausola:

“Nell'ipotesi in cui Parte Conduttrice non eserciti entro il termine prefissato il diritto all’acquisto, il presente contratto cesserà di produrre ogni effetto alla scadenza del periodo di concessione e pertanto, a tale data, Parte Conduttrice dovrà riconsegnare alla parte concedente l’immobile ubicato in ________”.

Esattamente come non si renderà necessario un ulteriore contratto affinché il proprietario dell'immobile, ai sensi dell’art. 23, c. 1 bis, D.L. 133/2014, restituisca al Conduttore la componente dei canoni imputata al prezzo di vendita.

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
 

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