Concorso pubblico, condotta incensurabile, contravvenzione per guida in stato di ebbrezza, estinzione riabilitazione
Con l'introduzione del nuovo codice della strada, in vigore dal 14 dicembre 2024, è prevista la seguente sanzione per il reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico fra lo 0,8 e l’1,5 grammi per litro (g/l):
Art. 186 comma 2 lett. b): tasso alcolemico fra lo 0,8 e l’1,5 grammi per litro (g/l): ammenda da € 800 a € 3.200, e possibile arresto da 6 mesi a un anno, con la sospensione della patente da 1 a 2 anni.
Salve, mi chiamo xxxxxxxx, volevo chiederle un consulenza, in merito ad una contravvenzione per guida in stato di ebbrezza. Nel 2009 mi hanno riscontrato un tasso alcolemico 1,48.
RISPOSTA
Si tratta del reato contravvenzionale di cui all'articolo 186 comma 1 lettera b) del codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285):
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:
a) …
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
Il Giudice mi ha dato la pena sospesa e la non menzione.
RISPOSTA
La pena è rimasta sospesa per due anni, a condizione che il reo non commetta un altro reato.
Il decorso il tempo di due anni, ed eventualmente adempiuti gli obblighi imposti dal giudice, il reato è estinto e non ha luogo l’esecuzione della pena.
Immagino che questo reato sia estinto.
Hai chiesto l'estinzione del reato al giudice dell'esecuzione?
Successivamente all'estinzione del reato, hai chiesto la riabilitazione al tribunale penale di sorveglianza?
Riabilitazione Penale
Ai sensi dell'articolo 178 del codice penale, la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.
Mentre la riabilitazione presuppone la presentazione di un’apposita istanza al Tribunale di sorveglianza, l’estinzione del reato va richiesta mediante un’istanza da indirizzare al Giudice dell’esecuzione (cioè il Giudice che ha emesso il provvedimento). Solo a seguito della presentazione di questa istanza il Giudice dichiarerà l’estinzione del reato.
Il punto è che ho partecipato ad un concorso per assistente tecnico, per il Ministero dell'Interno, come civile. Nella domanda del bando alla voce (condotta incensurabile),ho sbarrato si.
RISPOSTA
Per quanto il perimetro della condotta incensurabile, ai fini della partecipazione ad un concorso pubblico, possa essere variabile in ragione della discrezionalità della commissione e del posto messo a concorso, se non hai chiesto ed ottenuto l'estinzione del reato contravvenzionale, se non hai chiesto ed ottenuto la successiva riabilitazione, mi sento di escludere che tu abbia il requisito della condotta incensurabile. A mio parere, sarai escluso dalla graduatoria.
Adesso so' di essere idoneo ed in attesa della graduatoria, mi sorge il dubbio.
Ho fatto bene o rischio la denuncia per falsa attestazione.
Cordiali saluti
RISPOSTA
Non rischi un processo penale per falsa attestazione in autocertificazione, giacché il reato commesso nel 2009 è sostanzialmente estinto, in ragione dei benefici della sospensione condizionale della pena, anche se non hai chiesto né l'estinzione né la riabilitazione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

