Rimozione rete frangivista sulla rete metallica sul confine tra le due proprietà
Il mio vicino ha posto sulla rete metallica che divide le due proprietà, una rete frangivista in plastica dell'altezza di circa 2 mt senza chiedere il mio consenso.
RISPOSTA
Se la rete metallica è posta esattamente sulla linea di confine tra le due proprietà, si presume in comunione, ai sensi della seguente norma del codice civile: mi riferisco al II comma dell'articolo 880 del codice civile, “Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi”.
Art. 880 del codice civile - Presunzione di comunione del muro divisorio.
Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto.
Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.
Molto probabilmente la rete è di comune proprietà non lo posso sapere con certezza perché questa è stata posta da mio padre in accordo con il dante causa (venditore) del vicino.
RISPOSTA
Se la rete è stata posizionata sul confine, si presume di comune proprietà, salvo che il vicino sia in possesso di prove documentali che attestino la sua proprietà esclusiva (ad esempio, la fattura di acquisto dei materiali necessari per costruire la rete, intestata a suo padre).
Possiamo affermare con ragionevolezza che si tratta di una rete divisoria comune.
Posso chiedere la rimozione della rete frangivista?
Eventualmente cosa devo fare per sapere di chi è la rete se è di qualcuno dei due.
RISPOSTA
Dobbiamo applicare per analogia l'articolo 885 del codice civile, norma prevista per l'innalzamento del muro, ma estendibile anche alla rete metallica divisoria.
Art. 885 del codice civile- Innalzamento del muro comune.
Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata. Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell'articolo 874.
Il vicino può innalzare la rete metallica in comune, posta sul confine tra le due proprietà, purché lo faccia a sua spese.
Può farlo per evidenti ragioni di privacy oppure per motivi di sicurezza (ad esempio, per impedire che il suo cane oltrepassi la rete e cagioni danni nella proprietà del vicino).
Per chiedere la rimozione della rete frangivista, dovresti dimostrare documentalmente:
a)che la rete metallica non si trova sul confine, ma esclusivamente sulla tua proprietà;
b)che la rete metallica era di proprietà di tuo padre, tramite fattura di acquisto intestata appunto a tuo padre;
c)che la tua proprietà gode di una servitù di veduta (questa servitù dovrebbe risultare dagli atti di acquisto dell'immobile), perché ad esempio dal tuo immobile si vede il mare;
Se la rete frangivista è antiestetica, puoi costringere il vicino a posizionare un innalzamento maggiormente in sintonia con tutto quello che c'è intorno ... da un punto di vista estetico (in questo caso, le spese sarebbero suddivise al 50%).
In teoria, in caso di rete divisoria in comune, ciascuno dei due comproprietari della rete metallica, ha diritto di innalzarla per motivi di privacy oppure di sicurezza.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 880, 885 del codice civile