Autorizzazione partita IVA agricola agente polizia di stato
Buonasera sono un apparente alla Polizia di Stato.
Avrei un quesito da porvi.
Io e altri due miei familiari abbiamo in comproprietà alcuni terreni.
In questi terreni i miei familiari hanno impiantato delle coltivazioni di frutteti.
Queste piante tra qualche anno dovrebbero generare una rendita.
C'è un modo per il quale io possa ricevere una parte di questa rendita e poterla dichiarare?
Potrei ad esempio far parte delle società che eventualmente dovrebbe essere costituita, senza aver nessun ruolo, al fine di poter dichiarare un eventuale reddito?
RISPOSTA
Previa autorizzazione del tuo Dirigente, puoi partecipare in società agricole a conduzione familiare.
Sempre previa autorizzazione del tuo Dirigente, puoi aprire una partita Iva agricola, con un volume di affari limitato al perimetro del “regime di esonero agricolo”. I piccoli imprenditori agricoli con un volume di affari inferiore a 7000,00 euro sono esonerati da qualsiasi obbligo contabile e dichiarativo; hanno soltanto l'obbligo relativo alla tenuta ordinata sia delle fatture di acquisto che delle fatture emesse per suo conto, dai suoi clienti.
Le modalità di svolgimento dell'attività agricola devono essere idonee a non interferire con le mansioni di agente della Polizia di Stato; per questo motivo, sarà comunque necessaria l'autorizzazione preventiva del tuo Dirigente, in relazione all'onerosità dell’impegno richiesto come imprenditore agricolo.
Riguardo le attività agricole, nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6/1997, si prevede quanto segue: “è stato prospettato il caso della partecipazione in società agricole a conduzione familiare, situazione diffusa in molte realtà territoriali. A giudizio di questo Dipartimento, l'attività rientra tra quelle compatibili solo se l'impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l'anno. Spetta all'Amministrazione valutare che le modalità di svolgimento sono tali da non interferire sull'attività ordinaria”.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA CIRCOLARE 18 luglio 1997, n. 6/1997. Lavoro a tempo parziale e disciplina delle incompatibilità. Art. 1, commi 56-65, della legge n. 662/1996
L’attività agricola, in ossequio ai principi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001, deve essere svolta in modo saltuario, occasionale, al di fuori dell’orario di lavoro dell'appartenente alla Polizia di Stato.
Al dipendente pubblico, in generale, non è vietato l’esercizio dell’attività agricola nell’azienda familiare, anche tramite titolarità di partita Iva.
E' vietato invece svolgere l'attività agricola, nelle vesti di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale: l'obbligo di dedicare all’attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dall’attività almeno due terzi del proprio reddito globale risultante dalla propria dichiarazione fiscale, sarebbe incompatibile con lo “status” di pubblico dipendente.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.