Premorienza soggetto chiamato all'eredità con testamento quota secondo le norme della successione per legge
Buon giorno siamo due fratelli, lo scorso settembre 2022 è morta una zia di 96 anni, già vedova e senza figli, sorella di nostro padre defunto nel 1999.
La zia ha redatto un testamento olografo datato 2014 nel quale lascia i due immobili di sua totale proprietà (casa di abitazione e box pertinenziale) e il relativo contenuto ad una cognata, sorella del defunto marito di nostra zia, mentre e a noi nipoti, due diretti e a quattro nipoti acquisiti, quanto disponibile sul personale conto corrente.
RISPOSTA
In base a quanto scritto nel tuo quesito, la zia nel suo testamento, ha nominato sette coeredi. Il primo coerede, ossia la cognata, eredita i beni immobili.
Gli altri sei coeredi invece, erediteranno il saldo del conto corrente, in parti uguali tra di loro.
Chiedo conferma di questo particolare, in quanto determinante ai fini della presente consulenza: non ci sono legatari, ma sono tutti eredi. I nipoti sono eredi in parti uguali, senza distinzione di quote.
Tre dei nipoti affini, già indicati nel testamento per il patrimonio mobiliare, sono figli della cognata che avrebbe dovuto ereditare gli immobili, ma detta cognata è defunta a gennaio 2022, quindi prima di nostra zia.
RISPOSTA
Di seguito, i criteri da seguire per attribuire la proprietà degli immobili:
1.Clausola di sostituzione, presente eventualmente nel testamento
2.Rappresentazione ereditaria
3.Accrescimento
4.Applicazione di nome in materia di successione per legge in favore del parente di grado più vicino
Nel testamento, non abbiamo una clausola di sostituzione del chiamato all'eredità, in caso di premorienza rispetto al “de cuius”.
Non si applicano le norme in materia di rappresentazione ereditaria, giacché il premorto non è il fratello/sorella del “de cuius”, contrariamente a quanto previsto dagli articoli 467 e seguenti del codice civile.
Non si applicano nemmeno le norme in materia di accrescimento delle quote degli altri coeredi, in assenza dei presupposti dell'accrescimento (artt. 674 e seguenti del codice civile):
1. Coniunctio verbis: tutti gli eredi devono essere stati chiamati con un solo testamento
2. Coniunctio re: le parti di ogni coerede non devono essere state determinate o devono essere state determinate in parti uguali
3. non deve risultare una diversa volontà del testatore
Il testamento non prevede che ad ogni coerede debba essere assegnata la stessa quota.
Quindi?
Si applicano le norme in materia di successione per legge, in assenza di testamento, ossia l'articolo 572 del codice civile: “Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado”.
I parenti più vicini sono i due nipoti diretti.
Il quesito è: questi tre nipoti affini ereditano automaticamente gli immobili subentrando alla defunta madre?
Grazie per l'attenzione Cordiali saluti.
RISPOSTA
No.
La quota che sarebbe spettata alla cognata sarà attribuita ai parenti più vicini alla testatrice, ai sensi dell'articolo 572 del codice civile.
Non si applicano le norme in materia di rappresentazione ereditaria, in quanto il soggetto premorto non è un fratello/sorella del “de cuius”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 467, 572 del codice civile