Decesso genitore autentica di firma dichiarazione sostitutiva di atto notorio





Buongiorno, mio padre è venuto a mancare in data 25/10/2022.
Ho sottoscritto con autentica di firma una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui citavo come eredi oltre a me, mia madre e mio fratello, in comune per poter prelevare i soldi per il funerale in banca.

RISPOSTA

Immagino che tu abbia firmato una dichiarazione sostitutiva tramite la quale semplicemente ti sei limitata ad indicare coloro che devono essere considerati eredi, secondo il testamento lasciato dal “de cuius” oppure secondo la legge (art. 581 del codice civile).
Art. 581 del codice civile - Concorso del coniuge con i figli.
Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi
Non penso che tu abbia dichiarato di avere accettato l'eredità di tuo padre.



Resami conto che volesse dire accettare l'eredità non l'ho presentata.
Ho comunque accettato l'eredità?

RISPOSTA

Assolutamente no.
Cos'è l'accettazione tacita dell'eredità?
Leggiamo l'articolo 476 del codice civile:
Art. 476 del codice civile - Accettazione tacita.
L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Non hai posto in essere nessun atto di disposizione del patrimonio di tuo padre che non avresti avuto il diritto di porre in essere “se non nella qualità di erede”.
Hai semplicemente indicato quali parenti del “de cuius”, devono essere chiamati all'eredità. Non hai dichiarato di avere accettato l'eredità di tuo padre.
Persino la semplice presentazione della dichiarazione di successione, non comporta accettazione dell'eredità, avendo natura prettamente fiscale (Cassazione sentenza n. 178/1996; sentenza n. 5463/1988; sentenza n.5688/1988).



E miei familiari con me?

RISPOSTA

Assolutamente no … anche perché non hanno firmato nulla!
Non potrebbe nemmeno sorgere il dubbio, riguardo i tuoi familiari!



Mio padre aveva ingenti debiti con l'agenzia delle entrate.

RISPOSTA

Dovete rinunciare all'eredità, ai sensi dell'articolo 519 del codice civile: “la rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni”.
Oppure potete accettarla con beneficio di inventario, al fine di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell'erede. Così facendo il vostro patrimonio personale sarebbe al sicuro dall'Agenzia delle entrate - riscossione.



Mio padre era residente con me e mia madre (da cui era separato legalmente) io e mia madre in caso di rifiuto all'eredità abbiamo l'usufrutto sulla metà dei beni che compongono il mobilio.
Sono davvero molto preoccupata.
Grazie

RISPOSTA

Il coniuge che rinuncia all'eredità può mantenere il solo diritto di abitazione di cui all'articolo 540 II comma del codice civile, e quindi, pur non rispondendo dei debiti del defunto, avrà il diritto di continuare a vivere nella casa familiare.
Di seguito il testo del secondo comma dell'articolo 540 del codice civile:
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.
La legge non prevede questo diritto di abitazione nei confronti della figlia del "de cuius", tuttavia facendo parte del nucleo familiare della mamma, potrai continuare a vivere nell'appartamento dove risulti attualmente residente.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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