Diritto del dipendente part time alla collocazione temporale





Buongiorno il mio quesito è: contratto di lavoro part time modificato da 30 ore settimanali a 20 ore settimanali e sul contratto è indicato: il suo orario sarà dalle 7 alle 24 dal lunedì alla domenica con 2 giorni di riposo.

RISPOSTA

Innanzitutto il contratto part time deve indicare quali sono i giorni di riposo: ad esempio, oltre alla domenica, il martedì ed il giovedì.
Né le clausole elastiche, né la clausole flessibili possono modificare i giorni di riposo.
L'indicazione di precisi giorni di riposo, è un punto di partenza per programmare un secondo lavoro. Le clausole flessibili permettono la variazione della collocazione temporale della prestazione stessa, mentre le clausole elastiche, nell'ambito dei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto, permettono la variazione in aumento della prestazione lavorativa.
Esempio di clausola flessibile: “la dipendente, lunedì prossimo, anziché lavorare dalle 10 alle 14, lavorerà dalle 14 alle 18.
Esempio di clausola elastica: la dipendente, lunedì prossimo, anziché lavorare dalle 10 alle 14, lavorerà dalle 10 alle 15.
Tutte le altre variazioni dell'orario di lavoro non potrebbero avere quale valido titolo giuridico, le clausole flessibili ed elastiche.
C'è poi il lavoro supplementare e lo straordinario, ma non sono pertinenti alla presente consulenza: c’è da fare una distinzione tra i due, le ore di lavoro supplementare, infatti, sono quelle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro ma entro il limite delle 40 ore settimanali, mentre gli straordinari (possibili solo per il part time verticale o misto) vengono effettuati oltre le 40 ore, per un massimo di 250 ore l’anno.
Altro elemento da attenzionare: il datore di lavoro può collocare la tua prestazione lavorativa dalle 7 alle 24 … non funziona così … il contratto deve indicare la fascia oraria del lavoratore part time, fermo restando la possibilità di variarla in ragione delle clausole elastiche e flessibili. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.



Come posso organizzare un eventuale secondo lavoro, se l'orario mi è dato con una visibilità di 3 settimane?
Grazie

RISPOSTA

Per “nuovi” contratti part time, sottoscritti successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/15, si è stabilito che:
“2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
3. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite” (art. 5, commi 2 e 3, D.Lgs. 81/15)
.
Hai diritto di pretendere che nel contratto part time sia indicata la collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno.
Hai diritto di chiedere al giudice del lavoro, un risarcimento danni, in caso di mancata indicazione di tutto ciò, sul contratto di lavoro part time
.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: