Opposizione al pignoramento beni presenti nella casa del debitore





Buonasera in seguito ad una sentenza sono debitrice di una cifra a me impossibile da saldare e verrà l'ufficiale giudiziario dove abito per pignorare i beni mobili.
essendo la casa intestata a mio marito in separazione di beni vorrei chiedere i seguenti chiarimenti: i mobili intestati a mio marito con fattura a lui intestata e pagati dal suo conto si possono pignorare?

 

RISPOSTA

 

Assolutamente no.
Tuo marito sarà perfettamente in grado di dimostrare all'ufficiale giudiziario che si tratta di un suo bene personale.
Tra l'altro, essendo coniugati con il regime della separazione dei beni, non si pone nemmeno il problema relativo all'inserimento o meno del bene mobile della comunione dei beni dei coniugi.



Tra cui un divano in pelle. Le televisioni e il cellulare invece senza prova di pagamento?

 

RISPOSTA

 

C'è anche da dire che sia la TV che il cellulare sono beni tecnologici con un’altissima velocità di obsolescenza.
Con i tempi della giustizia civile italiana, fintanto che quel cellulare o quella TV sarà venduta al pubblico incanto, sarà ormai considerata completamente obsoleta …
Salvo che tu non abbia uno smartphone da oltre 1000 euro, acquistato il mese scorso, oppure una tv nuova da 4000 euro al mese … nessun ufficiale giudiziario pignorerebbe questo tipo di beni che nel giro di un anno perdono tutto il loro valore commerciale …
Tranne l'ipotesi di un ufficiale giudiziario malato di mente che si diverte a fare il pignoramento mobiliare per far soffrire la gente … ma saremmo a livelli da psichiatria …
Spero di avere reso concretamente l'idea della differenza tra un divano in pelle ed uno smartphone…



Cambia qualcosa se quando verrà sono sola in casa o con mio marito nel senso che potrebbe sostenere che i beni sono in mio possesso che differenza passa tra il possesso e la proprietà?

 

RISPOSTA

 

Non cambia nulla, a condizione che tu sia in grado di esibire quelle fatture e la relativa documentazione probatoria dei bonifici.



Anche per l'auto a lui intestata ma a mia disposizione.

 

RISPOSTA

 

Se non è intestata al debitore, non ci sono problemi ai fini del pignoramento.
È giuridicamente irrilevante che il debitore faccia uso dell'auto, anche se continuativo.



Idem se ho bancomat e carte di credito sempre di mio marito.

 

RISPOSTA

 

Sul bancomat e sulle carte di credito c’è nome e cognome di tuo marito, nonché la sua firma … l'ufficiale giudiziario non potrebbe pignorarle.



Nel caso in cui per dispetto fosse pignorato qualcosa di non pignorabile cosa dovrei fare?

 

RISPOSTA

 

Se l'ufficiale giudiziario dovesse pignorare un bene di proprietà di tuo marito, quest'ultimo dovrebbe fare opposizione ai sensi dell'articolo 619 del codice di procedura civile, con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.
Art. 619 del codice di procedura civile - Forma dell'opposizione.
Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.
Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore.

Se l'ufficiale giudiziario dovesse pignorare un bene non pignorabile (ad esempio la fede nuziale), il debitore esecutato dovrebbe fare opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 615 del codice di procedura civile.
L’art. 514 del codice di procedura civile fornisce un elenco di tutti le cose mobili che non possono essere assolutamente pignorate. Lo scopo è quello di tutelare i beni che hanno un valore religioso, che servono al sostentamento del debitore e della propria famiglia e quelli che consentono lo svolgimento dell’attività lavorativa (salvo eccezioni).
Sono tali:
• l’anello nuziale;
• vestiti e biancheria;
• i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice.
• utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli;
• cose sacre e cose destinate all’esercizio del culto;
• beni commestibili e combustibili;
• armi ed oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
• decorazioni al valore, lettere, registri e in generale gli scritti di famiglia e i manoscritti eccetto che appartengano ad una collezione.
Sono invece considerati pignorabili i beni mobili di rilevante valore economico e pregio artistico o di antiquariato e i manoscritti che facciano parte di una collezione, anche se rientrano nell’arredamento dell’abitazione. L’impignorabilità assoluta deve essere sempre eccepita dal debitore, non potendo essere rilevata dal giudice. Il mezzo attraverso il quale può essere fatta valere è l’opposizione all’esecuzione prevista dall’art. 615 del codice di procedura civile, da esperire con ricorso prima della vendita o dell'assegnazione dei beni pignorati (ma che erano per legge impignorabili).
Art. 615 del codice di procedura civile - Forma dell'opposizione.
Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.
Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.



Può procedere a rimuovere gli oggetti il giorno stesso?

 

RISPOSTA

 

Sì, l'ufficiale giudiziario potrebbe anche andare via di testa e pignorare un crocifisso d'argento appeso alle pareti della camera da letto … farai opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Potrebbe anche pignorare un bene di tuo marito … tuo marito farà opposizione di terzi, ai sensi dell'articolo 619 c.p.c.!



Pongo queste strane domande perché ho un giudice di conoscenza contro essendo amico dei debitori per cui ho paura che non siano rispettate tutte le regole.

 

RISPOSTA

 

Se l'ufficiale giudiziario non rispetterà le regole, avrete gli strumenti giuridici per annullare il verbale di pignoramento mobiliare.



Infine volevo chiedere se può venire più volte per la stessa causa o solo una volta x sempre e se può andare anche in altri luoghi tipo a casa dei miei genitori.
Grazie

 

RISPOSTA

 

Non può andare in luoghi diversi dalla tua residenza (salvo che non si tratti di immobili che ti sono stati concessi in locazione oppure in comodato).
Potrebbe anche bussare alla tua porta tutti i mesi … l'ufficiale giudiziario si reca dal debitore su istanza del creditore e, per ogni istanza presentata dal creditore, ci sono da pagare diritti di segreteria pari a qualche centinaio di euro …
Se il tuo creditore è talmente fuori di testa da voler pagare mensilmente 300 – 400 euro all'ufficio dell'ufficiale giudiziario per perseguitarti in questo modo … secondo me farà del male più a sé stesso che al debitore esecutato …
Secondo me, l'ufficiale giudiziario verrà soltanto una volta e non pignorerà niente … poi sia chiaro, c'è sempre la variabile della follia, in qualsiasi ambito della nostra vita …
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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