Matrimonio cointestataria di mutuo prima casa
Premessa: Donna, cointestataria di mutuo prima casa e finanziamento beni vari con ex convivente e prossima al matrimonio con altra persona.
Quesito: In caso di mancato pagamento del mutuo o finanziamento da parte di uno dei due intestatari, il mutuatario/creditore può rivalersi con il "nuovo" coniuge?
RISPOSTA
Assolutamente no, a condizione che il matrimonio sia contratto in regime di separazione dei beni.
In caso di matrimonio in comunione dei beni invece, i creditori della donna potrebbero aggredire il 50% dei beni acquistati in costanza di matrimonio, ai sensi dell'articolo 189 del codice civile.
In particolare si applica il secondo comma: i creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.
In concreto, se i beni personali della donna non saranno sufficienti per la soddisfazione dei creditori, questi ultimi potranno soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.
Art. 189 del codice civile - Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi.
I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.
I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione .
I beni personali del marito sono comunque al sicuro.
Se i coniugi non acquisteranno mai nulla insieme … potranno tranquillamente sposarsi anche in comunione dei beni!
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 189 del codice civile

