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Tassazione redditi percepito da residente in Italia che lavora a bordo di aerei compagnia con sede a Londra





Salve, sono residente in Italia ma lavoro come assistente di volo lungo raggio per una compagnia aerea britannica con sede a Londra. Praticamente vado a Londra dall'Italia come passeggero, faccio i miei voli come steward e poi torno in Italia nei miei giorni liberi. Sono all'estero per la maggior parte dell'anno perché faccio rotte intercontinentali. Io pago le tasse in GB perché ogni anno mi mandano il tax return da compilare ed il P60 (il CUD), non ho mai presentato la dichiarazione dei redditi in Italia.
Qualche giorno fa mi è arrivata una raccomandata dell'AdE relativa all'anno 2016, hanno ricevuto informazioni precise dall'ufficio tasse UK sul reddito che ho percepito dalla compagnia aerea e vogliono sapere perché non l'ho dichiarato in Italia. Vogliono tutte le buste paga 2016, i P60 e copia del tax return.

RISPOSTA

L'agenzia delle entrate fa il suo lavoro … controlla potenziali situazioni di evasione fiscale …
Tuttavia in questo caso, l'agenzia delle entrate è andata fuori pista …
La convenzione contro la doppia imposizione ITA – UK, all'articolo 15 comma 3, prevede quanto segue: “3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa”. Avresti dovuto presentare la documentazione richiesta all'agenzia delle entrate.



Ma io sono tenuto a fare la dichiarazione dei redditi anche in Italia oppure basta che la faccia nel paese dove vengo retribuito?

RISPOSTA

C'è una diatriba interpretativa in corso.
Leggiamo con attenzione l'intero articolo 15 della convenzione contro la doppia imposizione ITA – UK.
Quando è scritto “le remunerazioni sono imponibili SOLTANTO in detto Stato …“ significa che occorre presentare la dichiarazione dei redditi SOLTANTO in detto Stato …
Quando è scritto “le remunerazioni sono imponibili in detto Stato …“ significa che devi presentare la dichiarazione dei redditi in quello Stato, per beneficiare del credito di imposta da portare in compensazione con la dichiarazione dei redditi da presentare anche nell'altro Stato!
Fatta questa premessa … e fin qui tutti i concetti sono pacifici … passiamo all'ultimo comma, quello riservato al personale che lavora “a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale”.
Nota bene come esordisce: “Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, …“
si tratta di una norma eccezionale quindi non avrebbe alcuna giustificazione interpretarla nel senso che poiché è assente l'avverbio “soltanto”, anche in Italia si deve presentare la dichiarazione dei redditi!
Articolo 15 - Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 della presente Convenzione, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un qualsiasi anno fiscale; e
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.



Devo pagare le tasse anche in Italia o basta che sia a posto con il paese dove lavoro?

RISPOSTA

Non devi pagare le imposte dirette in Italia, tuttavia se non hai presentato alcuna risposta al questionario con richiesta di documentazione, hai autorizzato l'agenzia delle entrate a fare un accertamento induttivo, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti!



Mi rivolgo a lei perché queste lettere le hanno mandate qualche mese fa anche ad altri miei colleghi steward e hostess italiani che fanno i pendolari con Londra esattamente come me, e con la seconda raccomandata è arrivato il conto, tra tasse, interessi e sanzioni è proprio una bella botta.

RISPOSTA

… forse perché a prescindere dalla normativa, avevate l'obbligo di presentare la documentazione richiesta all'agenzia delle entrate.
Se leggi con attenzione quel questionario, noterai che ti hanno anche avvisato!!! in caso di mancata presentazione della documentazione, oltre ad una sanzione pecuniaria, l'agenzia delle entrate si riservava di procedere con accertamento induttivo, ossia sulla base di indizi gravi precisi e concordanti.



Ora se io ho sbagliato, anche se in buona fede, pagherò , però se sbagliano loro mi dovrò difendere. Grazie.

RISPOSTA

Però se non fornisci la documentazione richiesta … sbagli a prescindere …
Ti consiglio di presentare domanda di accertamento con adesione, in modo da aprire un contraddittorio con l'agenzia delle entrate.
Tra l'altro, anche ammettendo l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, se le imposte pagate in Uk sono superiori a quelle dovute in Italia, il credito d'imposta sarebbe tale per cui la dichiarazione dei redditi doveva essere presentata con 0 imposte liquidate … spero di avere reso l'idea …
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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