Rappresentazione se il chiamato è nipote in linea collaterale





A, vedova, non ha discendenti e nomina in testamento la nipote B (figlia del fratello) e la nipote C (figlia della sorella del marito di A) come eredi di un appartamento al 50%. Nel testamento, A nomina anche alcuni legati (tra cui anche B e C). B muore prima di A, lasciando B1 come unico figlio. B non fa testamento. Il testamento di A non viene modificato dopo la morte di B (B non scrive più ma ha nominato un procuratore generale, P).
Può B1 succedere a B nella quota dell'appartamento e nel ruolo di legato, secondo l'istituto della rappresentazione?
Eventualmente, rileva ai sensi dell'articolo 468 c.1 del codice civile che B (e non il fratello di A, padre di B) sia nominata nel testamento? Grazie in anticipo per la risposta.
Cordiali saluti

RISPOSTA

Ci sono due differenti scuole di pensiero giurisprudenziale.

-Abbiamo la scuola di pensiero più restrittiva: secondo la Cassazione civile sentenza n. 22840/2009, la rappresentazione non opera se il chiamato è il nipote.
La rappresentazione opera all'infinito sia in linea retta che collaterale ma deve passare per forza dal figlio o dal fratello del de cuius.

-Abbiamo l'interpretazione estensiva, favorevole a B1, che ha trovato pieno riconoscimento in una pronuncia della Corte di Appello di Milano (24 Novembre 1992) in cui si afferma con forza che "l'art. 468 c.c. dal punto di vista letterale, non limita al figlio o al fratello-sorella del defunto la categoria dei rappresentati in quanto non stabilisce che la rappresentazione può avere luogo solo se il chiamato all'eredità sia uno dei soggetti sopra indicati. La norma, invece, precisa solo che l'istituto della rappresentazione opera in favore dei discendenti dei figli o fratelli-sorelle del de cuius".
Secondo la giurisprudenza di merito, la rappresentazione opera in favore non del singolo individuo bensì del suo gruppo familiare, all'interno del quale si realizza "in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe".
La ratio dell'istituto della rappresentazione, in considerazione della riforma del diritto di famiglia del 1975, va individuata nella tutela della famiglia del rappresentato, per questo motivo B1 deve subentrare a B, sia nella quota di eredità che nel legato.

Al momento risulta prevalente nei tribunali italiani, l'interpretazione estensiva in favore dei discendenti dei nipoti in linea collaterale del “de cuius”.

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: