Tabelle millesimali tabella B scale





Tabelle millesimali, tabella B scale, ripartizione delle spese relative all'ultima rampa di scale che serve una o più unità immobiliari residenziali (e non) di proprietà e uno o più beni condominiali, tipo terrazza ad uso condominiale.

 

RISPOSTA

 

Immagino che la ripartizione delle spese relative all'ultima rampa di scale sia stata regolamentata alla luce del principio dell'uso di cui al comma II dell'articolo 1123 del codice civile: “Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne”.



Il metodo usato per ripartizione delle spese relative all'ultima rampa scale è valido anche nel caso di un ascensore che serve un ultimo piano su cui insistono unità immobiliari di proprietà e terrazza ad uso condominiale.

 

RISPOSTA

 

In concreto, il condomino Caio titolare di diritto reale al primo piano, per raggiungere il terrazzo condominiale, avrebbe due opzioni: percorrere l'ultima rampa di scale (anche l'ultima rampa di scale) oppure prendere l'ascensore per giungere direttamente al terrazzo condominiale.
Considerato che il principio dell'uso delle parti comuni dell'edificio è “potenziale”, il metodo usato per la ripartizione delle spese relative all'ultima rampa scale sarebbe valido anche nel caso di un ascensore che serve un ultimo piano.
Ad ogni modo, trattandosi di norme derogabili dal regolamento condominiale, vorrei chiedere un chiarimento: l'ascensore è stata installata successivamente alla costruzione dell'edificio condominiale (se la tabella B è allegata al regolamento contrattuale) oppure successivamente all'approvazione della tabella B (se tale tabella è allegata al regolamento assembleare). In concreto, l'ascensore è un fatto sopravvenuto rispetto alla tabella B?
Resto in attesa di riscontro per concludere la presente consulenza.
A disposizione per chiarimenti. Cordiali saluti.

Fonti: