Risoluzione contratto auto usata da concessionario difetto impianto frenante
Buongiorno mi chiamo …........... sono nato il 15/05/1979 e risiedo a …........ vi richiedo un parere legale su un acquisto di autovettura acquistata il 7 maggio (Opel Meriva 1.3 2a serie con 165.000 Km) presso un rivenditore di Parma (Auto-------------)
Al cambio gomme invernali estiva dal mio meccanico, si è accorto di un grave difetto riguardante l'impianto frenante in quanto la ruota anteriore destra non frena riducendo drasticamente l'affidabilità del mezzo che a suo parere non può circolare.
Inoltre ha rilevato anche un problema alla candeletta del primo cilindro.
Il rivenditore mi offrì un assicurazione aggiuntiva MEC a pagamento che ho rifiutato anche su suo consiglio visto il n. risotti di Km percorsi all'anno con un primo contatto avuto ieri mi ha riproposto di rifare l'assicurazione
Anche in assenza di assicurazione contrattuale, si applicano le norme in materia di risoluzione del contratto di vendita “aliud pro alio” (cosa diversa da quella contrattata, quindi inservibile al compratore.
Se al compratore è stata consegnata cosa diversa da quella contrattata, praticamente inservibile, il compratore non agisce più con l'azione redibitoria (azione per la riduzione del prezzo o l'eliminazione del vizio), ma con l'azione contrattuale di risoluzione che si prescrive nel termine di cinque anni.
Il compratore agirà con atto di citazione al tribunale civile, in base alla ordinaria azione di risoluzione o, in alternativa, tramite l’azione di esatto adempimento (un altro bene della stessa tipologia, ma privo dei vizi che giustificano la risoluzione), non trovando applicazione l’art. 1495 del codice civile e i termini di prescrizione e decadenza in esso previsti.
Non solo, abbiamo anche la normativa del codice del consumo, a garanzia del compratore, trattandosi di auto usata venduta da un concessionario professionale.
Si tratta della garanzia legale prevista dal Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; la materia delle garanzie post-vendita è disciplinata dal Codice del Consumo, precisamente nella Parte IV, Titolo III, Capo I, agli artt. da 128 a 135;
• si tratta di una garanzia legale, ciò significa che è sempre riconosciuta al consumatore e, pertanto, non può essere, esclusa o limitata;
• ha durata di due anni e tale durata decorre dalla consegna del bene; l’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in ogni caso nel termine massimo di 26 mesi (24 mesi più 2 dalla scoperta) dalla consegna del bene;
• si applica a tutti i prodotti acquistati dal consumatore, anche ai beni usati, e comprende anche l’installazione del bene;
• attraverso questo strumento viene consentito al consumatore in primo luogo la riparazione o la sostituzione del bene (c.d. rimedi primari) ovvero se ciò non è possibile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (c.d. rimedi secondari);
• alla garanzia legale può essere aggiunta l’ulteriore garanzia offerta dal produttore o dal venditore c.d. garanzia convenzionale.
Tale ulteriore garanzia ha le seguenti caratteristiche: è cumulativa (in quanto si aggiunge a quella legale; è facoltativa (nel senso che si lascia la facoltà al venditore o produttore di prevederla, ma una volta offerta restano vincolati ad essa); è gratuita (in quanto NON comporta ulteriori costi a carico del consumatore); è libera per quanto concerne la durata, l’oggetto e nell’estensione territoriale.
La mia opinione è che l'auto non è conforme e il problema non è stato evidenziato dal venditore al momento dell'acquisto di conseguenza dovrebbe spettare a lui le spese di riparazione con o senza assicurazione aggiuntiva
Chiedo a voi un’opinione Grazie
Confermo al 100% in ragione dei predetti riferimenti normativi.
Hai diritto di chiedere la risoluzione del contratto ed il rimborso di quanto pagato a titolo di corrispettivo per l'acquisto del veicolo, tramite atto di citazione al giudice di pace (se importo non superiore a 5000 euro) oppure al tribunale civile.
Riparazione?!
Temo che un'auto con questi problemi … non possa essere riparata!
E' da rottamazione!
Hai diritto alla risoluzione del contratto. Il concessionario può offrirti, a titolo transattivo, un'auto dello stesso valore della Meriva inidonea alla circolazione su strada, al fine di evitare la causa civile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.