Contratto tra albergatore e bagnino per ombrelloni e lettini
Ho un albergo di 18 camere, da 14 anni prendo 18 ombrelloni e 36 lettini presso un bagno vicino all'albergo per i miei clienti. Nel 2020 causa la gran confusione del covid ho preso meno ombrelloni e mi sono dovuto accontentare di prendere 16 ombrelloni e relativi lettini alla quinta e sesta fila , anziché come avveniva da 14 anni distribuiti fra la seconda, terza e quarta fila, situazione accetta vista la confusione ed anche vista la maggior distanza dovuta applicare dai bagnini fra un ombrellone e l'altro. Quest’anno sono andato dal bagnino per vedere di ritornare allo stato 2019, ma mi ha risposto che visto che per il covid aveva perso 40, ombrelloni su 300, mi assegnava la quinta e sesta fila adducendo che aveva dovuto ridurre il numero di ombrelloni, cosa neanche vera in quanto i 40 ombrelloni che doveva perdere li ha recuperati mettendo una fila di circa 40 ombrelloni avanti agli altri. Da tenere presente che molti clienti arrivati dopo di me sono stati sistemati in modo molto migliore di me.
ritengo che la sistemazione non sia stata fatta considerando l'anzianità ( 14 anni che occupavo sempre gli stessi ombrelloni) ma solo per un fattore economico di chi paga più del dovuto per avere ciò che desidera. La domanda che faccio, non ho un diritto acquisito dopo 14 anni di avere sempre gli stessi ombrelloni o devo sottomettermi alle angherie del bagnino??
ringrazio per la risposta cordialmente
La legge non prevede un diritto di prelazione relativo alla posizione in spiaggia degli ombrelloni, in favore dell'albergatore. Nemmeno dopo vent'anni …
Tale diritto di prelazione potrebbe essere semmai previsto dal contratto sottoscritto tra l'albergatore ed il bagnino (es. si inserisce una clausola per cui l'albergatore acquisisce il diritto di utilizzare gli ombrelloni ubicati nella fila dell'anno precedente, per l'anno successivo, in caso di prenotazione entro e non oltre il mese di …... dell'anno successivo).
Se il contratto stipulato nell'anno 2020 non prevede un diritto di prelazione convenzionale relativo alle file degli ombrelloni, il bagnino è libero di vendere al miglior offerente le file più vicine alla battigia, senza alcun vincolo derivante dai contratti con gli albergatori dell'anno precedente. Attenzione però agli atti di concorrenza sleale di cui all'articolo 2598 I comma numero 3 del codice civile (utilizzo di mezzi non conformi ai principi di correttezza professionale, idonei a danneggiare l'altrui azienda).
Hai scritto: “da tenere presente che molti clienti arrivati dopo di me sono stati sistemati in modo molto migliore di me”.
Si chiama concorrenza sleale!
ESEMPIO
Se sei arrivato prima tu, hai chiesto la prima fila, ti sei dichiarato disponibile a pagare il maggior incremento dovuto alla prima fila … il bagnino non potrebbe mettere i tuoi clienti in quarta file, riservando la prima fila ad un albergatore che si è rivolgo al bagno dopo di te!
In questo caso, non avresti diritto di ottenere gli ombrelloni in prima fila, ma avresti facoltà di citare in giudizio il bagnino, con atto di citazione al tribunale civile, chiedendo un congruo risarcimento danni, per atti di concorrenza sleale posti in essere nei tuoi confronti.
Sebbene la legge non preveda un diritto di prelazione in tuo favore, le azienda devono avere relazioni commerciali improntate alla massima lealtà e correttezza professionale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 2598 del codice civile