Illegittimo recesso contratto di prestazione autonoma professionale





buona sera sono un architetto tempo fa ho firmato un preventivo descrivendo importo da corrispondere a termine prestazione per dei lavori con una società, Dopo due anni la stessa invia lettera di revoca incarico quando mancava proprio pochissimo ad ultimare la pratica ed essere saldato, revoca per altro senza motivo anzi sono venuto a sapere che era stato dato incarico per ultimare la stessa pratica ad altro tecnico.... ora chiedo ho diritto al mancato guadagno? Grazie

 

RISPOSTA

 

La presente consulenza prende le mosse dall'articolo 1372 del codice civile, secondo il quale il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Il successivo articolo 1373 del codice civile, prevede la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, soltanto se tale facoltà è pattuita tra le parti contrattuali: “Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. È salvo in ogni caso il patto contrario”.

In sintesi: il contratto è legge tra le parti.
Tuttavia, le parti possono convenire la facoltà di recedere unilateralmente, magari prevedendo il pagamento di una penale in caso di recesso, oppure esclusivamente nel rispetto di un preavviso, ovvero entro un termine predefinito ovvero al verificarsi di una condizione di fatto etc etc

In questo caso però, il contratto di prestazione autonoma professionale non prevede alcuna facoltà di recesso unilaterale anticipato in favore del committente.
Il contratto si è perfezionato secondo la consolidata prassi commerciale dello scambio del preventivo firmato dal professionista. Tale contratto non prevede alcun diritto di recesso, quindi nessuna delle parti può recedere dallo stesso unilateralmente!
Si può chiedere la risoluzione per inadempimento??? … ma nessuna parte contrattuale è inadempiente nel caso “de quo”!
Si può chiedere la risoluzione per impossibilità sopravvenuta oppure per eccessiva onerosità sopravvenuta??? … ma non è questo il caso!
Di conseguenza, il prestatore d'opera professionale deve essere tenuto indenne dall'illegittima decisione del committente di recedere dal contratto senza alcuna previsione contrattuale in tal senso. Il professionista ha diritto al risarcimento pari al danno emergente ed al lucro cessante, come da articolo 1223 del codice civile.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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