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- Scritto da Avvocato Giuseppe BRUNO
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Non si applica la recidiva se il reato è stato commesso prima della condanna
Sono chiedere un chiarimento riguardo l'applicazione della recidiva. La recidiva può essere applicata ad un reato commesso precedentemente alla condanna divenuta irrevocabile? Oppure la recidiva si applica ai soli reati commessi dopo la condanna irrevocabile? Grazie mille
RISPOSTA
L'articolo 99 comma 1 del codice penale prevede quanto segue:
“Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo”
Attenzione, DOPO ESSERE STATO CONDANNATO … NE COMMETTE UN ALTRO !
Sia in caso di recidiva semplice (reato di indole diversa), che nell'ipotesi di recidiva aggravata (reato della stessa indole) e di recidiva reiterata (il reo già recidivo commette un ulteriore delitto non colposo), la circostanza aggravante “de quo” si configura quando la commissione dell'ulteriore reato è posta in essere dopo la condanna penale.
Qual è infatti la “ratio” della circostanza aggravante della recidiva?
Nonostante una precedente condanna, il reo non ha dimostrato alcun pentimento; di conseguenza, occorre una sanzione penale maggiormente afflittiva!
Non dobbiamo confondere la circostanza aggravante della recidiva, con la revoca della sospensione condizionale della pena.
In caso di concessione della sospensione condizionale della pena, se il condannato, nei termini stabiliti, riporta una condanna per un delitto commesso in precedenza ad una pena che, cumulata con quella sospesa, supera i limiti stabiliti per la sospensione condizionale, si configurano i presupposti giuridici della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. La norma di riferimento? L'articolo 168 del codice penale comma 1 numero 2!
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 99, 168 del codice penale