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2 Consulenze:

1 - Equipollenza del titolo accademico dell’infermiere professionale con diploma delle scuole professionali





Buongiorno, sono un Infermiere Professionale con diploma conseguito presso le scuole per infermieri professionali negli anni '90. Sono a chiedere se per noi "vecchi" infermieri è legittimo il titolo di dottore, in virtù del D. M. 27/07/2000 e della più recente legge Gelmini del 30 dicembre 2010 art. 17 comma 1 e 2. Faccio inoltre presente di essere in possesso di maturità tecnica quinquennale. Cordiali saluti

RISPOSTA



La scuola per infermieri professionali degli anni '90 era una fattispecie giuridica disciplinata dal DPR 10 marzo 1982, n. 162, articolo 1 comma 1 lettera A), ossia rientrava tra “le scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario”. Sin dall'entrata in vigore del DM 27/07/2000, il tuo titolo di studio era considerato equipollente al titolo accademico, “ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base”. Un'equipollenza praticamente a 360 gradi … meno un grado … l'impossibilità di presentarsi sul mercato del lavoro con il titolo di "dottore" ! A seguito dell'entrata in vigore della legge Gelmini, in particolare l'articolo 17 comma 1 e 2, l'Infermiere Professionale che ha conseguito il “vecchio” diploma, può fregiarsi in tutto e per tutto anche del titolo di “dottore”, essendo tale qualifica accademica espressamente attribuita dal legislatore.

Art. 17 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. (Equipollenze)

1. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purche' della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e ai diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, di durata inferiore a tre anni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell'ordinamento previgente.


Confermo quello che hai scritto e resto a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Cordiali saluti.

 

2 - Infermiere professionale, senza diploma di scuola media superiore quinquennale non può fregiarsi del titolo accademico di dottore





Buongiorno, sono un Infermiere Professionale classe 1967 con diploma conseguito presso le scuole per infermieri professionali negli anni '90. Sono a chiedere se per noi "vecchi" infermieri è legittimo il titolo di dottore, in virtù del D. M. 27/07/2000 e della più recente legge Gelmini del 30 dicembre 2010 art. 17 comma 1 e 2.
Faccio inoltre presente di non essere in possesso di maturità quinquennale in quanto non superato a suo tempo, nel caso volessi convertire il mio vecchio diploma in laurea come dovrei fare?
Cordiali saluti

RISPOSTA



La risposta al tuo quesito è apparentemente facile …
Se fossi in possesso della maturità quinquennale, la mia risposta sarebbe assolutamente favorevole per te; ribadirei i concetti giuridici espressi nell'apposita consulenza pubblicata in precedenza sul nostro sito web. Evidenzierei come la scuola per infermieri professionali degli anni '90 era una fattispecie giuridica disciplinata dal DPR 10 marzo 1982, n. 162, articolo 1 comma 1 lettera A), ossia rientrava tra “le scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario”.

Evidenzierei inoltre l'entrata in vigore del DM 27/07/2000, norma in base alla quale il tuo titolo di studio è stato considerato equipollente al titolo accademico, “ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base”.

La possibilità di fregiarsi del titolo di dottore è stata attribuita dal legislatore con l'articolo 17 della legge 30 dicembre 2010 n. 240:

"1. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purche' della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e ai diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, di durata inferiore a tre anni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell'ordinamento previgente".

Diciamo che la legge Gelmini adotta un ragionamento di eguaglianza sostanziale, mettendo sullo stesso piano i diplomi delle scuole dirette a fini speciali, con la "classica ed attuale" laurea. Quello stesso principio di eguaglianza sostanziale, mi porta a sostenere che non potresti fregiarti del titolo di dottore se, esattamente come tutti coloro che si fregiano del titolo di dottore, oltre ad avere conseguito il titolo accademico ad hoc, non sei in possesso del diploma di scuola media superiore secondaria (maturità quinquennale).

La scuola per infermieri professionali degli anni ’90 era una fattispecie giuridica disciplinata dal DPR 10 marzo 1982, n. 162, articolo 1 comma 1 lettera A), ossia rientrava tra “le scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l’esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell’ambito universitario”. Attenzione … diplomi "post-secondari”!
Essendo un diploma post-secondario, la legge Gelmini ha collegato l'acquisizione del titolo di dottore !
Ma in assenza della maturità quinquennale, verrebbero meno i connotati “post-secondarii” … visto che non ci sarebbe il diploma di scuola media superiore secondaria ! Mi pare evidente !

A mio parere, per fregiarti del titolo di dottore, in piena legittimità, dovresti semplicemente acquisire il diploma di maturità quinquennale. Una volta acquisito il diploma di maturità quinquennale, nessuno potrà mettere in discussione la connotazione post-secondaria del tuo diploma da infermiere acquisito negli anni '90, quindi il titolo di dottore !

Non esiste invece un obbligo specifico di convertire il tuo vecchio diploma in laurea, tramite apposito procedimento ad hoc; diciamo che l'attribuzione del titolo di dottore si configura “ipso iure” (di diritto, automaticamente con il conseguimento della maturità quinquennale).

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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