Divisione asse ereditario composto da immobili e debiti personali del singolo erede





Due persone ereditano, con testamento olografo pubblicato, due immobili di differente metratura e valore in comproprietà, il testatore, cioè, non ha stabilito una divisione. Una delle due ha dei debiti sia nei confronti di equitalia sia nei confronti di un privato.Nei confronti di quet'ultimo, ha firmato cambiali con ampia dilazione, la prima delle quali scade alla fine di quest'anno. quindi, nessuna è al momento insoluta. Le cambiali sono conseguenze di alcune beghe societarie. Al momento, sui due immobili non è stata ancora aperta la successione, per cui sono ancora intestati al defunto.
Ecco le domande:
1) il creditore privato può, solo per il fatto di avere delle cambiali in suo possesso, sebbene non ancora insolute, iscrivere un privilegio o un'ipoteca sugli immobili intestati ancora al defunto e non al suo debitore, magari evidenziando che c'è, comunque, un testamento pubblicato a favore di quest'ultimo?



RISPOSTA



No.
Però se io fossi l'avvocato del creditore privato del debitore chiamato all'eredità, gli consiglierei di presentare al tribunale civile, ricorso ai sensi dell'articolo 481 del codice civile.

Art. 481 del codice civile. Fissazione di un termine per l'accettazione.

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.


Ecco il modello di ricorso:

Istanza_per_la_fissazione_di_un_termine_per_l_accettazione_dell_eredita.pdf

A seguito di tale ricorso, il giudice fisserà, in camera di consiglio, un termine entro il quale il chiamato all'eredità dovrà accettare o rinunciare all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

Ti ricordo che il termine generale per accettare l'eredità, è di anni dieci dalla morte del cuius, ai sensi dell'articolo 480 del codice civile.



Indipendentemente dalla risposta al quesito 1, cosa può fare l'altra persona, quello che non ha alcun debito, per proteggere la sua quota di eredità? meglio la rinuncia (l'altro sarebbe disposto a farla) o la divisione, una volta aperta la successione?



RISPOSTA



La domanda è generica … se la tua domanda è così impostata, ti rispondo che è preferibile procedere con la divisione materiale dell'asse ereditario, una volta aperta la successione !



Nel caso si facesse la rinuncia, equitalia e il creditore privato possono chiederne la revoca, in quanto lesiva dei loro interessi? Resto in attesa di un vostro riscontro



RISPOSTA



Sì, ai sensi dell'articolo 524 del codice civile, al solo fine di “farsi autorizzare ad accettare la eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”.

Art. 524 del codice civile. Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori.

Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare la eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.


A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

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