Propaganda elettorale sui social network vietata
Buonasera. Volevo semplicemente sapere se le regole e le restrizioni della propaganda elettorale per le elezioni amministrative, sono valide anche per i social. Se i 30 giorni, prima della data delle elezioni, necessari da aspettare prima di cominciare a fare propaganda elettorale, valgono anche per i social Distinti saluti.
RISPOSTA
Dipende dalla regola a cui fai riferimento.
Se ti riferisci al divieto di alcune forme di propaganda, come previsto dall'art.6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, tale legge vieta appunto “talune” forme di propaganda; quali ?
-Propaganda luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.
-Getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Art. 6
1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.
2. La contravvenzione alle norme del presente articolo, è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000
Nulla a che vedere con i social …
Se poi mi parli del divieto di diffondere l'esito dei sondaggi … è chiaro che tale divieto opera anche sui social !
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.