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Scritto da Avvocato Giuseppe BRUNO

Accettazione clausole flessibili contratto part time





Buongiorno, sono un lavoratore della grande distribuzione organizzata (vendita al dettaglio,ipermercato) assunto con contratto part-time orizzontale,addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita, C.C.N.L Terziario; nel contratto scritto viene riportata la distribuzione oraria settimanale nonché l'attivazione delle clausole flessibili e la disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro in diversa collocazione temporale.
I quesiti che gentilmente vi pongo sono i seguenti:

- cosa comporta da parte del lavoratore l'accettazione delle clausole flessibili.



RISPOSTA



Comporta la sua disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro in diversa collocazione temporale, secondo le modalità ed il preavviso indicato nel suo contratto individuale di lavoro.
Il preavviso necessario nei confronti del lavoratore, fatta salva una diversa volontà delle parti, è di almeno due giorni lavorativi. Le parti possono ridurre la misura del preavviso ma non eliminarlo del tutto.



Laddove vi è una diversa collocazione temporale delle ore giornaliere è prevista una maggiorazione rispetto all'importo base della retribuzione?



RISPOSTA



E' prevista. Confermo che la maggiorazione di natura compensativa prevista in primo luogo dalla contrattazione collettivo, oltre che nel contratto individuale di lavoro, si applica sia in caso di clausole flessibili che di clausole elastiche.
Vedi articolo 85 del tuo CCNL commercio-terziario:

http://www.contrattocommercio.it/s4_t1_c4_a85.html

“Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all'art. 195”.



Nel caso di estensione temporale dell'orario di lavoro di un part-time orizzontale oltre il limite stabilito nel contratto (es. 24 ore settimanali), come devono essere considerate le ore in più eseguite dal lavoratore e come vengono retribuite?



RISPOSTA



Nel tuo caso, parliamo di part time orizzontale, quindi la clausole elastiche sono incompatibili. Sono compatibili soltanto la clausole flessibili.
E' compatibile con la tua tipologia di part time invece, il lavoro supplementare. Il lavoro supplementare è quello reso in misura superiore all’orario contrattuale ma entro i limiti di quello normale ed è compatibile con il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato nonché con il lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto ove non sia raggiunto il tempo pieno riferito alla settimana.
Il trattamento economico in caso di lavoro supplementare è stabilito dai contratti collettivi che possono, anche per il lavoro supplementare, prevedere una maggiorazione forfetaria comprensiva dell’incidenza del supplementare sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Il lavoro supplementare è retribuito in misura grosso modo equipollente al lavoro straordinario.



Può l'azienda richiedere al lavoratore di smaltire le ore in eccesso con riposi compensativi, facendo rientrare le ore in eccesso come ore ordinarie ?



RISPOSTA



No, non è possibile, non essendo previsto dall'articolo 84 del tuo CCNL; come puoi leggere il lavoro supplementare deve essere retribuito come previsto dalla contrattazione collettiva.

http://www.contrattocommercio.it/s4_t1_c4_a84.html



in ultimo vi chiedo a cosa va incontro il lavoratore part-time orizzontale se si rifiuta di eseguire ore in eccesso rispetto al normale orario concordato nella settimana e se vi è un limite alle ore in eccesso che il datore di lavoro richiede al lavoratore part-time orizzontale. RingraziandoVi per la risposta porgo cordiali saluti.



RISPOSTA



Poiché il tuo CCNL prevede espressamente la regolamentazione del lavoro supplementare, in caso di rifiuto ingiustificato, il dipendente potrebbe vedersi comminata una sanzione disciplinare diversa dal licenziamento (ad esempio, sospensione dal servizio, multa).

Il limite al lavoro supplementare ?

Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.

… fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

 

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