Gocciolamento dell'acqua per innaffiare le piante nel condominio





Buongiorno,sono proprietario di una casa nuova (1 anno dalla costruzione ad oggi) con ingresso al piano terra con entrata posteriore e piu bassa rispetto al piano strada, il mio vicino di casa ha l'ingresso dal piano strada, la sua abitazione si trova quindi come altezza un piano sopra al mio, dal lato del mio ingresso, il vicino ha una terrazza con un semplice muretto di circa 80cm in cemento, con tutti i vasi appoggiati sopra, oltre a guardare e commentare come adibisco il mio ingresso di casa, annaffiando le sue piante fa gocciolare molta acqua e terriccio, il quale mi ha gia costretto a rifare a mie spese il prospetto del muro dove vi erano queste rigate che non sono riuscito a togliere in alcun modo, ho riferito questo fatto al vicino ma non è servito a molto visto che continua a farlo.



RISPOSTA



Secondo la giurisprudenza della Cassazione, il gocciolamento invasivo dell'acqua utilizzata per innaffiare le piante, specialmente in ambito condominiale, costituisce reato contravvenzionale.

Per la giurisprudenza è assolutamente pacifico che innaffiare le piante del proprio balcone o del proprio muretto senza evitare che queste, gocciolando terriccio, imbrattino il piano sottostante, integra gli estremi del reato previsto e punito dall'art. 674 cod. pen.: nella condotta del tuo vicino sono infatti ravvisabili entrambi gli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 674 c.p., ossia tanto il "versamento" (costituito dallo sgocciolamento) quanto, naturalmente, "l'imbrattamento" che ne deriva alla proprietà altrui.

Ecco cosa prevede la norma di legge: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro”.

Secondo la sentenza della Cassazione n. 15956 del 10 aprile 2014, un soggetto riconosciuto responsabile di aver imbrattato il balcone sottostante con perdite provenienti dalle proprie piante, è stato condannato per il reato di cui all'art. 674 del cod. pen.: "Getto di cose pericolose".
Questo reato, di natura contravvenzionale, punisce con l'arresto fino ad un mese o con un'ammenda di massimo 206,00 euro chi getta o versa, in un luogo pubblico come in uno privato, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone.

A conferma, posso citare la sentenza della Cassazione n. 21753 del 28 maggio 2014:

Tanto premesso, è possibile procedere con una denuncia penale presso carabinieri/polizia/procura della Repubblica, oltre che con atto di citazione al giudice di pace per chiedere il risarcimento dei danni cagionati dal vicino.



Un ulteriore quesito che volevo porre oltre a questo è che lo stesso vicino si lamenta di alcune piante che io ho messo nel vialetto di accesso a casa mia, il vialetto è inserito nella proprietà della mia casa, e non credo che il vicino abbia il diritto di passaggio.C'è un metodo per conoscere chi ha il diritto di passaggio nel mio vialetto?Grazie anticipatamente per i vostri servizi.Cordiali Saluti



RISPOSTA



- Occorre leggere il rogito di compravendita del tuo appartamento; se il vialetto è inserito nella proprietà della tua casa, sul rogito deve essere indicata la servitù di passaggio insistente sul vialetto.
- Oppure il vicino deve avere effettuato il passaggio per venti anni continuati e non interrotti, quindi deve avere usucapito la servitù di passaggio suo tuo vialetto.

A mio parere, questa servitù esiste soltanto nella mente del tuo vicino …

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

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