Richiesta illegale società recupero crediti per conto di una Tv a pagamento
Dopo tot mesi di servizio usufruito con una TV a pagamento … e PAGATO TUTTO REGOLARMENTE, AD UN CERTO PUNTO NON SI VEDE PIU IL DECODER.
Questa storia è durata circa 3 mesi tra lamentele chiamate al servizio assistenza,il reinvio di 3 e dico 3 telecomandi e di un nuovo decoder,il problema persisteva ,quindi visto che non trovavo riscontro ho deciso di bloccare il rid bancario.
Ho chiuso l abbonamento tramite fax e raccomandata ed ora arrivano more dalla società di recupero crediti … cosa devo fare avvocato?
oggi li ho chiamati dicendo di non mandarmi più quelle bollette dato che 3 mesi di visione persi non me li danno, può farmi sapere?grazie
RISPOSTA
Quali tutele adottare in caso di comportamenti/prassi delle società di recupero crediti assolutamente illegali ? Nel campo del recupero crediti sono vietate tutte le prassi che siano invasive, lesive del diritto alla riservatezza e della dignità personale; la legge prevede specificatamente che riguardo ai contenziosi in materia di telefonia (ma anche di TV commerciali a pagamento), prima di adire le vie legali le compagnie debbano obbligatoriamente tentare una conciliazione con la controparte (legge n. 249/1997): in mancanza della quale, le società di recupero crediti non hanno titolo per rivolgersi direttamente al consumatore e tentare il recupero del presunto credito.
Mi riferisco all'articolo 11 della legge 249 del 1997.
Art. 11. Tentativo di conciliazione extra giudiziale di controversie. Sospensione termini processuali
L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
Occorre far presente alla società di recupero crediti, oltre che alla Tv a pagamento che
- non è possibile procedere al recupero del fantomatico credito, senza previo rispetto delle procedure di conciliazione previste dalla legge 249 del 1997.
- Per tre mesi non hai usufruito del servizio a causa dell'inadempimento della Tv a pagamento: ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
- A seguito di numerosi ed infruttuosi reclami al servizio assistenza, hai deciso di risolvere il contratto di abbonamento, ai sensi dell'articolo predetto del codice civile.
-Nulla è dovuto per il periodo in cui non hai potuto usufruire del servizio a causa dell'inefficienza del servizio assistenza.
- I toni utilizzati dal recupero crediti rasentano gli estremi di una denuncia per minaccia o per estorsione !!!

