Agevolazione contributiva triennale L. 190/2014 per assunzione a tempo indeterminato dell'associato in partecipazione
1) se si può assumere come dipendente il genitore non convivente di soci di S.N.C.
2) se spetta agevolazione contributiva triennale L. 190/2014 per assunzione a tempo indeterminato (attualmente è occupato nella società con contratto di associazione in partecipazione)
resto in attesa, cordiali saluti
RISPOSTA
- Sì, si può assumere, non ci sono norme che lo impediscono.
- Premesso che l'unica circolare INPS che specifica la normativa della finanziaria è quella del seguente link; premesso che non si fa riferimento all'associazione in partecipazione. Tanto premesso e considerato, dobbiamo considerare che l'associazione in partecipazione è una tipologia di lavoro autonomo con cui il lavoratore (associato) partecipa agli utili dell’impresa (associante) e ottiene un’adeguata erogazione di compenso per un tipo di prestazione lavorativa può essere la più varia. Il contratto di associazione in partecipazione non richiede una forma particolare e può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato.
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2017%20del%2029-01-2015.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
Poiché l'associato in partecipazione è un lavoratore autonomo, a maggior ragione se l'associazione in partecipazione è contratta a tempo determinato (alla scadenza non sarà più possibile rinnovare tale contratto), ritengo che spetti l'agevolazione contributiva triennale. L'associato non è infatti un lavoratore subordinato … e non è un lavoratore subordinato a tempo indeterminato.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.