Diritto di accesso ai documenti amministrativi





Buongiorno, sono un dipendente presso uno dei Consorzi della mia Regione. Ho un contenzioso aperto per questioni mediche con l' Amm.ne del suddetto. I Consorzi sono Enti di Diritto Pubblico e chiedo a tale riguardo se vi sia, per questi, l'obbligo di risposta e/o comunicazione ad atti scritti su richieste riguardanti i vari campi di applicazione come, per esempio, mansioni, salute, diritti sindacali ecc.. Personalmente in riferimento a innumerevoli scritti, legalmente inviati(raccomandate, email certificate..), non ho mai ricevuto risposta alcuna.

Ho sentito parlare della Legge 241 del 1990 che prevederebbe l'obbligo di risposta entro un limite prefissato. Chiedo conferma di questo. Cordiali saluti.



RISPOSTA



Dobbiamo fare riferimento alla sentenza del TAR, Sicilia-Catania, sez. IV, sentenza 20/07/2006 n° 1194; secondo tale sentenza, sebbene gli atti emessi dal datore di lavoro pubblico siano ormai semplicemente atti di gestione del relativo rapporto e su di essi non siano più rilevabili neppure i vizi tipici dell’atto amministrativo, la legge n. 241/1990 continua ad applicarsi per quanto riguarda il diritto di accesso ai documenti amministrativi, la cui disciplina non è preclusiva all’ostensibilità, in generale, degli atti di natura privatistica della p.a. e quindi anche per dell’attività legata alla gestione dei rapporti di lavoro, in merito alla quale possono essere presentate dai dipendenti interessati, richieste di accesso ai documenti.

Cosa fare allora se il datore di lavoro pubblico non risponde nei trenta giorni prevgisti dalla legge ad un'istanza di accesso agli atti del dipendente ?
Ovviamente presentare un ricorso al TAR … ma non solo !
Il dipendente potrebbe fare un'ulteriore diffida con il seguente contenuto:

premesso la precedente istanza di accesso agli atti del ________ che nei trenta giorni successivi non ho ottenuto alcuna risposta

tanto premesso la presente per diffidarvi a rispondere nei trenta giorni successivi, con l'espresso avvertimento che in mancanza procederà con una denuncia querela per omissione di atti d'ufficio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 328 del codice penale.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

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