2 Consulenze:
1 - Sublocazione dell'appartamento con finalità turistiche
Vorrei una consulenza su un argomento per il quale ho già richiesto spesso consulenza sul vostro sito. Si tratta delle locazioni con finalità turistica regolate dall'art. 1, comma 2, lett. C della Legge 431 del 1998. Vorrei sapere in particolare:
- se il proprietario dell'appartamento possa stipulare un contratto di locazione con un conduttore e quest'ultimo a sua volta dare in sublocazione l'appartamento secondo la tipologia di locazione con finalità turistiche ex art. 1, comma 2, lett. C della Legge 431 del 1998. Leggendo su internet ho visto che è possibile con l'autorizzazione del proprietario ma non essendo sicuro vorrei la vostra consulenza.
RISPOSTA
Confermo la possibilità di prevedere nel contratto di locazione con finalità turistica, la facoltà del conduttore di procedere a sublocazione, previa comunicazione ed autorizzazione del proprietario.
Ovviamente il contratto di sublocazione deve rispettare in tutto e per tutto la tipologia di locazione con finalità turistiche ex art. 1, comma 2, lett. C della Legge 431 del 1998.
Altrimenti il contratto di sublocazione si configurerebbe soltanto come strumento elusivo delle norme previste dalla legge del 1998.
Vorrei anche chiedere, nel caso questa cosa fosse possibile, che tipologia di contratto di locazione si debba usare per il primo contratto di locazione tra proprietario e primo conduttore e se ci sono adempimenti particolari da fare. L'immobile si trova in Piemonte. In attesa di sapere il preventivo per la consulenza invio distinti saluti. Grazie
RISPOSTA
Per quanto riguarda il primo contratto di locazione a finalità turistica, occorre semplicemente aggiungere al modello-tipo la clausola “facoltà di sublocazione anche parziale dell'appartamento”.
Una clausola come quella seguente:
FACOLTA' DI SUBLOCAZIONE ANCHE PARZIALE
È concessa al Conduttore facoltà di sublocazione del contratto, anche parziale, previa comunicazione ed autorizzazione scritta del Locatore dell'immobile, nel rispetto di tutte le norme di natura fiscale e civilistica. Il contratto di sublocazione dovrà necessariamente rientrare anch'esso nella tipologia di locazione con finalità turistiche ex art. 1, comma 2, lett. C della Legge 431 del 1998.
Anche nel caso in cui la sublocazione dell'Immobile sia stata autorizzata dal Locatore, il Conduttore resterà obbligato in solido con il terzo subentrante per tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto. In ogni caso, il Locatore non sarà responsabile di ogni eventuale violazione di legge posta in essere dal conduttore e dal terzo subentrante, nell'esecuzione del contratto di sublocazione con finalità turistiche ex art. 1, comma 2, lett. C della Legge 431 del 1998.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Diritto al subaffitto se il contratto di locazione lo consente
Salve sono conduttore di un appartamento a Lecce, in Salento, con diritto di sub-affitto: quest' è la clausola: "diritto di subaffitto totale o parziale dell'appartamento". Posso subaffittare con finalità turistiche le singole stanze
RISPOSTA
Sì, considerato che il contratto di locazione te lo consente.
I redditi percepiti dalle sublocazioni turistiche saranno indicati in dichiarazione dei redditi tra i “redditi diversi” di cui all'art. 67, comma 1, lett. h) del TUIR (D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986) ed imputati al reddito del locatario nelle vesti di sublocatore che loca a terzi.
La legge regionale Puglia n. 11 dell'11 febbraio 1999, in materia di attività ricettiva per finalità turistiche, riguardo alle locazioni turistiche con modalità di gestione non imprenditoriale, non prevede una specifica normativa.
E chiedere l'account ad alloggiare web della questura.
RISPOSTA
Confermo: il decreto sicurezza ha esteso ai gestori di affitti brevi, obblighi già gravanti in capo ad albergatori e gestori di altre strutture ricettive.
Il decreto legge 4 ottobre 2018 n.113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, ha chiarito che gli obblighi previsti nell'art.109 TULPS (REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773), in tema di registrazione e comunicazione alla Questura competente delle generalità delle persone alloggiate nelle strutture ricettive, si applicano anche "con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratto inferiore a trenta giorni".
Inoltre se lo sapeste cosa non devo fornire per non incorrere nel rischio di esercitare il b e b N.b. la richiesta importante è il primo quesito. Grazie
RISPOSTA
Occorre evitare la fornitura di servizi di tipo accessorio, mi riferisco ai “servizio alla persona” durante il soggiorno degli ospiti (pulizie e riassetto locali, cambio di lenzuola e somministrazione di pasti; attenzione, è consentita la prima fornitura di biancheria, a patto che non sia richiesto alcun specifico compenso). Sarà lecito inoltre, far trovare il materiale e gli strumenti necessari per la pulizia dei locali.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

