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Fine della convivenza della coppia, affidamento animali domestici





Buonasera, Vi contatto per un problema sorto dopo la separazione dalla mia fidanzata con la quale convivevo. Vivevano con noi 2 gatti che abbiamo adottato durante la precedete convivenza in un'altra città. Ora la ragazza pretende l'affidamento esclusivo dei 2 gatti perché ritiene che, essendo intestati a lei al momento della registrazione, le appartengano. Io mi sono affezionato tantissimo a loro e non voglio cederli a lei. Ora però, facendo alcune ricerche ho trovato questo articolo di legge: "...In particolare dopo il titolo XIV del libro primo del codice civile è aggiunto il "Titolo XIV-bis degli animali" in cui l'art. 455-ter (Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi) recita: In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dall'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all'affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio." Alla luce di questo e considerando che io vivo in una casa di proprietà circondata da terreno di proprietà con prati e alberi, dove i gatti sono abituati a vivere ormai da più di un anno e dove hanno tutto lo spazio per scorrazzare e giocare in libertà, posso pretendere e ottenere l'affido esclusivo dei gatti ?



RISPOSTA



Un po' di anni addietro, ti avrei risposto come segue: gli animali domestici sono beni mobili registrati come tutti gli altri. Gli animali pertanto appartengono all'intestatario della registrazione, a prescindere dalle questioni affettive …

Oggi non è più così …

Secondo la Convenzione per la protezione degli animali da compagnia firmata a Strasburgo il 13 Novembre 1987, l'animale non puo' più essere assimilato ad un semplice bene-oggetto della coppia, ma diventa un essere "senziente " titolare di diritti, anche dopo lo scioglimento del matrimonio dei suoi padroni. E' quindi legittima la facoltà dei coniugi di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e, insieme ad essa, le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento.

Poiché il gatto è titolare di diritti, nella stessa maniera di un figlio, sebbene l'articolo 455 ter del codice civile faccia riferimento alle sole coppie sposate, non vi è alcun impedimento all'applicazione analogica di tale norma alle coppie di fatto conviventi, altrimenti arriveremmo al paradosso di avere gatti di serie A (tutelati) e gatti di serie B delle coppie di fatto non tutelati dalla norma.
Si rischierebbe di cadere nel ridicolo …
Tanto premesso, si procede come per i figli … un gatto affidato alla “mamma” ed un gatto affidato al “padre”. Per lo meno, il giudice di pace prenderebbe in via equitativa una decisione di questo tipo !

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

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