Mutamento mansioni, attività commerciale esterna all'azienda del dipendente assunto per attività operativa
Buongiorno, ho 24 anni e dal 01/05/2011 sono dipendente a tempo indeterminato presso un'azienda di trasporti con inquadramento al 2° Livello del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica.
Le mansioni specificate nella lettera di assunzione sono: IMPIEGATO ADDETTO ALLE ATTIVITA' OPERATIVE. Avendo adesso l'azienda acquisito un nuovo lavoro pretende che io esca almeno due volte a settimana a vendere questo nuovo servizio, quindi mi chiede di fare un'attività commerciale e non operativa ed ovviamente fuori dall'ufficio. Preciso che la retribuzione non subirebbe nessuna variazione in più o in meno e che nella filiale dove lavoro siamo in quattro, con due colleghi in part time per scelta personale. Possono obbligarmi a svolgere questa nuova mansione?Grazie e saluti
RISPOSTA
Non possono obbligarti senza alcun riconoscimento economico aggiuntivo.
Premesso
1.che un contratto di lavoro non può essere modificato unilateralmente dal datore di lavoro
2.che l'articolo 2103 del codice civile prevede che il dipendente “deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto”.
3.che per esigenze particolari aziendali, il dipendente potrebbe anche essere adibito a mansioni superiori o diverse da quelle contrattualmente stabilite, ma in tal caso, sempre ai sensi della norma seguente, egli avrebbe “diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi”.
E' previsto chiaramente dalla legge !!!
Art. 2103 del codice civile. Mansioni del lavoratore.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo.
Invita pertanto il tuo datore di lavoro a modificare consensualmente le mansioni previste dal tuo contratto individuale di lavoro, oltre che all'adeguamento della tua retribuzione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

