Ripartizione spese di lite tra condomini di un supercondominio
Il mio condominio è costituito da due edifici A e B. Nel 2011 c'è stato un guasto ad un canale di scolo dell'edificio B, guasto che ha provocato un danno ad un condomino che a seguito di una richiesta di risarcimento negata ha intrapreso le vie legali con conseguente causa e condanna del condominio al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese legali. Proprio sulle spese legali è nata un altra lite. La suddivisione è stata fatta per edifici, suddividendo il pagamento delle somme risarcitorie e delle spese legali soltanto tra i condomini dell'edificio B. Alcuni di questi condomini hanno impugnato la delibera non per le spese risarcitorie ma per le spese legali sostenendo che mentre per le spese risarcitorie è ammessa la suddivisione per edifici, le spese legali competono a tutto il condominio e pertanto vanno suddivise tra tutti i condomini dei due edifici di cui è composto il condominio. Spero di essere stato sufficientemente chiaro e vorrei un vostro parere in merito.
La pretesa di suddividere le spese legali tra tutti i condomini del super-condominio è totalmente infondata, per i seguenti motivi. Trattasi di un super-condominio, ossia una pluralità di edifici (due fabbricati), costituiti o meno in distinti condomini, ma in ogni caso compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dalla esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni (quali, il viale d’accesso, le zone verdi, l’impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato) in rapporto di accessorietà con i fabbricati.
A parte i servizi in comune, si tratta di due edifici distinti in tutto e per tutto. Inoltre, il guasto che ha provocato il danno non riguarda un servizio in comune tra i due edifici, ma un canale del singolo edificio B.
Non solo …
Il codice civile prevede una norma specifica a tal proposito: l'articolo 1132 del codice civile.
Nel momento in cui si è assunta la decisione di resistere in giudizio, contro la richiesta di risarcimento del singolo condomino, i condomini dell'edificio B intenzionati a separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite, per il caso di soccombenza, avrebbero notificare un atto, nei modi e nei termini di cui alla norma seguente.
Art. 1132 del codice civile. Dissenso dei condomini rispetto alle liti.
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Tanto premesso, per un discorso di carattere logico (due fabbricati distinti tra loro ed un super-condominio per i soli servizi in comune) e sopratutto in ragione dell'articolo 1132 del codice civile, la domanda dei condomini dell'edificio B, relativa alle spese di lite, non può essere accolta.
A disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.